Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Nell’ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, con l’art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11, il legislatore è intervenuto per contenere il numero dei componenti degli organi collegiali nei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti ed, in ragione di tali modifiche, il numero massimo di assessori consentito per i comuni fino a 3000 abitanti è ridotto a due.
A seguito della succitata normativa, è stata emanata da questo Ministero apposita circolare, datata 16.2.2012, con la quale è stato precisato che le ulteriori riduzioni previste avrebbero operato a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 148/11, intervenuta in data 17 settembre 2011.
l'UTILIZZO NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI O DI PUBBLICA UTILITA' NON DETERMINA L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO TIPICO DI LAVORO. IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA UN LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' E LA P.A. NON HA NATURA DI LAVORO SUBORDINATO SI INSTAURA UN RAPPORTO C.D. DI UTILIZZAZIONE. NJN SI RAVVISA LA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA' NE' DI INCOMPATIBILITA'
L’attribuzione del buono pasto al personale di polizia municipale non è dunque automatica ma necessita dell’intervento dell’amministrazione, la quale potrà determinare in tal senso nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
Stante il richiamato non univoco quadro interpretativo, si riterrebbe utile che l’ente richieda un definitivo e risolutivo pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni riunite, finalizzato a dirimere la questione ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 13, dell’art. 17, comma 31, del D.L. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 e dell’art. 6, comma 4 del DL 174/2012, convertito con modificazioni in legge 213/2012 e ss.mm.ii.
LA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' NON SUSSISTE TRA IL COMUNE ED IL CANDIDATO CHE ABBIA PROMOSSO, QUALE RAPPRESENTANTE, NEL NOME E PER CONTO DI ALTRI UNA LITE CONTRAO L'ENTE PUBBLICO.
NEL CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE DA PARTE DELL'ENTE, SUSSISTE INCOMPATIBILITA' FINO A CHE TUTTI/O I DEBITI/O NON SIANO STATI SALDATI. - LA RICHIESTA RATEIZZAZIONE CONCESSA DAL COMUNE NON FA DECADERE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO LA RATEIZZAZIONE E' SOLTANTO UNA MODALITA' DI PAGAMENTO.
Da quanto sopra esposto e relativamente alla fattispecie rappresentata, si fa presente che seppure non appaia necessaria una vera e propria procedura selettiva e quindi una pubblicizzazione delle predette assunzioni, le medesime assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dei criteri sopra evidenziati, come desumibili dalla “ratio” che sottende alla disposizione contenuta nel citato art. 90 e definiti nel regolamento dell’ente.
NON E' RAVVISABILE LA PROSPETTATA INELEGGIBILITA' IN QUALTO GLI ISPETTORI SUPERIORI DELLA POLIZIA DI STATO NON SONO QUALIFICABILI COME FUNZIONARI.
SEMBRA DOVERSI ESCLUDERE L'ESISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO (EX ART. 63, COMMA 12, N. 2) IN QUANTO L'AMMINISTRATORE NON SVOLGE ATTIVITA' PROFESSIONALE CON CARATTERE DI CONTINUITA' NELL'INTERESE DELL'ENTE DI APPARTENENZA.
La circolare n. 5/2013, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla corretta applicazione dell’art. 4, del D.L. n. 101/2013, richiamata anche da codesto Comune, chiarisce, al punto 2, che le graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali a tempo determinato possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori, restando precluso lo scorrimento per gli idonei. Da quanto sopra, emerge, quindi, chiaramente l’impossibilità per codesta Amministrazione di scorrere proprie graduatorie a tempo determinato.
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione per il controllo automatizzato dell’orario di lavoro per ottenere un’efficace razionalizzazione delle proprie risorse finanziarie. A tal proposito giova richiamare la sentenza n. 12738/2010 con la quale la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che il dipendente non può essere obbligato a firmare il registro cartaceo delle presenze, qualora sia utilizzato il sistema di rilevazione a mezzo badge. Anche i lavoratori socialmente utili, seppur non dipendenti, sono sottoposti ad una serie di doveri, tra tali doveri rientra quello dell’osservanza l’orario di lavoro. Conseguentemente, l’eventuale utilizzo del badge per detti lavoratori, ad avviso dello scrivente, potrebbe avvenire solamente tenendo conto dell’autonomia della prestazione lavorativa ovvero al solo scopo identificativo
Stante quanto sopra esposto non si ritiene conferente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia, tenuto conto della particolare fattispecie oggetto della causa, relativa al settore scolastico, e all’abuso, in detto settore, dei rinnovi dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. L’abuso di tali rinnovi è stato stigmatizzato dalla citata Corte in quanto osta a una normativa nazionale (quale quella per la scuola) che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure, non consentendo detta normativa di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se detto rinnovo risponda effettivamente ad esigenze reali e necessarie.
Va da sé che i principi di cui alla richiamata sentenza devono, comunque, essere tenuti presenti anche da codesta Amministrazione onde evitare abusi nei rinnovi di contratti a tempo determinato.
IN CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO ENTE L'AMMINISTRATORE SI TROVA IN UNA POSIZIONE DI INCOMPATIBILITA' - LA INCOMPATIBILITA' VERRA MENO QUANDO IL DEBITO SARA' ESTINTO. LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RICHIESTA AL PRIOPRIO ENTE NON E' SUFFICIENTE A FAR VENIR MENO L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA', E' SOLO UNA SEMPLICE MODALITA' DI PAGAMENTO.
Nel caso in cui è prevista, sulla base della popolazione complessiva dell'Unione, la composizione monocratica dell'organo, si ritiene che non si configuri l'ipotesi di decadenza del Revisore unico ancora in carica, il quale dovrà svolgere l'incarico di revisione economico finanziaria sia per l'Unione che per tutti i comuni che ne fanno parte, fino alla scadenza naturale del suo mandato.
IN CASO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DI UN CONSIGLIERE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA TEMPORANEA SOSTITUZIONE AFFIDANDO LA SUPPLENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE AL CANDIDATO DELLA STESSA LISTA PRIMO DEI NON ELETTI. LA SUPPLENZA HA TERMINE CON LA CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE. SONO PERTANTO VALIDE LE DIMISSIONI RESE DAL CONSIGLIERE SUPPLENTE NELLE DOVUTE FORME DI LEGGE.
Ai fini dell'individuazione del presidente del collegio, va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 dell'elenco, sono esclusi gli incarichi in corso
La mancata presentazione della domanda di mantenimento nell'elenco, comprovante il possesso dei prescritti requisiti, comporta la cancellazione dall'elenco
L'incarico presso l'unione deve essere conteggiato nel limite dei quattro incarichi se la popolazione complessiva dell'unione è inferiore ai 5.000 abitanti o nel limite dei tre incarichi se la popolazione complessiva è compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti.
L'organo di revisione che esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte è costituito da un unico revisore se la popolazione complessiva non supera i 10.000 abitanti ovvero da un collegio di tre membri.
Il compenso da attribuire ai componenti dell'organo di revisione non può essere determinato in misura superiore a quella effettivamente attribuita allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotta del 10 per cento