POSSIBILE INELEGGIBILITA' PER SINDACO CHE RIVESTIVA LA CARICA DI CONSIGL CIRCOSCRIZIONALE.

Territorio e autonomie locali
1 Agosto 2014
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

SIA ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER ACCETTAZIONE CANDIDATURA SIA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE ELETTI IL SINDACO RIVESTIVA LA CARICA DI COSNIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/60 Roma, 1 agosto 2014

OGGETTO: Comune di.... . Ineleggibilità ex art. 60, comma 1, n. 12), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero, in ordine all'eventuale esistenza della causa d'ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 12), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del sindaco del comune di ....., il quale, sia alla data di scadenza del termine per l'accettazione della candidatura sia all'atto della proclamazione degli eletti, rivestiva la carica di consigliere della circoscrizione 'Città storica' del comune di ........
Nella nota predetta si fa riferimento ad un precedente parere, reso da questo Ministero su una questione analoga, con il quale è stata ravvisata la sussistenza della ipotesi d'ineleggibilità in questione tra le cariche di sindaco e di consigliere comunale, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11894 del 20 maggio 2006 e recepite dall'Avvocatura Generale dello Stato in sede consultiva.
In quell'occasione, i Giudici di legittimità, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, hanno individuato la ratio della norma nella considerazione che chi fa parte di un'amministrazione locale, secondo la valutazione tipica compiuta dal legislatore, deve ritenersi -così strettamente legato da doveri e da responsabilità verso la comunità prescelta da non poter partecipare agli organi rappresentativi degli interessi omologhi di altra comunità dello stesso tipo, con l'assunzione di altrettanti doveri e responsabilità verso di essa-.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte si è espressa a favore della ineleggibilità alla carica di sindaco nei confronti di chi riveste il ruolo di consigliere comunale in un altro comune, fornendo all'avverbio 'rispettivamente', presente nell'art. 60, comma 1, n. 12), -un'ampia chiave di lettura, volta non già a costituire una pedissequa simmetria – quanto alle limitazioni alla eleggibilità - tra cariche identiche, bensì a riferire la limitazione di una carica esercitata all'interno di un organo elettivo all'accesso ad altro organo omologo, sia come consigliere che come sindaco, posta la indiscutibile appartenenza di quest'ultimo al consiglio comunale e la sua partecipazione alle relative funzioni-, ex art. 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Con successiva sentenza n. 8031 del 27 marzo 2008, pure menzionata da codesta Prefettura, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che con la richiamata ratio della norma è compatibile solo una previsione di c.d. ineleggibilità orizzontale ed ha enunciato il principio di diritto, in virtù del quale l'art. 9, comma 1, n. 12) della legge della regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 – secondo cui -Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale o di quartiere . i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere- - deve essere interpretato nel senso che -l'ineleggibilità sussiste solo nel caso in cui il consigliere provinciale intenda candidarsi in altra provincia, il consigliere comunale aspiri a candidarsi in altro comune e il consigliere di quartiere desideri candidarsi in altro quartiere-.
Come chiarito dagli stessi Giudici di legittimità, tale puntualizzazione non si pone in contrasto con la precedente pronuncia del 2006, la quale non ha inteso dare la stura ad ipotesi d'ineleggibilità c.d. verticale tra cariche che si pongono a livelli diversi, ma si è limitata ad estendere la previsione normativa d'ineleggibilità dal rapporto tra cariche identiche a quello tra cariche omologhe, tali essendo quelle di sindaco e di consigliere comunale nel regime normativo in cui il sindaco sia anche componente del consiglio comunale.
Ad avviso di questo Ministero, poiché la fattispecie contemplata dalla citata norma regionale è del tutto analoga a quella disciplinata dalla legislazione statale, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza da ultimo citata può ritenersi applicabile anche al caso in esame.
Va, pertanto, esclusa l'esistenza della prospettata causa ostativa all'assunzione del mandato elettivo, la quale sarebbe stata, invece, ravvisabile nella diversa ipotesi in cui l'interessato, già consigliere circoscrizionale del comune di Reggio Emilia, avesse inteso candidarsi in altra circoscrizione.
Si evidenzia, da ultimo, che, in relazione a quanto precede, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni in base alle quali il Tribunale di Pescara, con sentenza del 7 luglio u.s., trasmessa da codesta Prefettura, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. ........... ed altri.