Nel caso in cui il computo dei due quinti dei consiglieri assegnati, necessario per la sottoscrizione della mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del d. lgs. n. 267/2000, assommi ad una cifra decimale si ritiene applicabile, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, il criterio dell’arrotondamento aritmetico, in quanto richiamato espressamente, a vario titolo, in più disposizioni del citato d.lgs. n. 267/2000 (cfr. artt. 47, co.1; 71, co. 8; 73, co.1; 75, co.8).
Detto criterio implica, com’è noto, che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l’arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso.