IL RIMBORSO SPESE BENZIAN DI CUI ART 77BIS, COMMA 13, DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 6 AGOSTO 2008 N. 133 E' APPLICABILE AI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI IN COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI SOGGETTI AL PATTO DI STBILITA'.
Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma, 20 ottobre 2009
.
OGGETTO: Regione ........ Quesito su esatta interpretazione dell'art.84 del d.lgs.n.267/2000.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere l'esatta interpretazione dell'art.84 del d.lgs. n.267/2000 ( T.U.O.E.L.), per quanto concerne il rimborso agli amministratori locali delle spese di viaggio.
Al riguardo, si rileva che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77 bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che il rimborso delle spese di benzina di cui all'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, sia da applicare ai consiglieri comunali e provinciali,- che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità- , sia nel caso di spostamenti effettuati , in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( Art.84, comma 1 , T.U.O.E.L.) , sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza necessaria presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate ( Art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.).
Quest'ufficio, pertanto, è dell'avviso che, poiché l'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, fa espresso riferimento ai consiglieri comunali e provinciali , solo agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità , vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo , tutte le volte che il consigliere si sposti per motivi connessi al proprio mandato elettivo.
Gli Enti locali, comunque , tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. ' costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi, in tal senso , la Legge finanziaria 2008 e il D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008), potranno autonomamente determinarsi, nell'esercizio della propria potestà di autorganizzazione, nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della giunta.