L’effetto di “sterilizzazione permanente” del sistema delle indennità ha trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tali disposizioni prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell’art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l’eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata recentemente avvalorata dal parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in data 3 aprile 2009, n. 7, con il quale l’organo regionale, nell’effettuare una puntuale ricostruzione delle varie norme succedutesi nell’arco di tempo preso in esame, ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal più volte citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.