Sospensione di diritto dalla carica ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a) del T.U.O.E.L..

Territorio e autonomie locali
3 Novembre 2009
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

La Corte di Cassazione ha precisato che il tentativo di concussione, in quanto reato autonomo, non può essere assimilato al corrispondente delitto consumato, sola causa di sospensione dell’eletto prevista dal citato art. 59. Il giudice di legittimità ha specificato in particolare che la predetta sospensione automatica dalle cariche elettive non può essere disposta dall'autorità competente quando l'eletto sia risultato autore di un delitto tentato atteso che, alla luce del quadro normativo vigente, che ha svincolato l'istituto della sospensione dalla carica elettiva dalle ipotesi delittuose residuali stabilite dall'art. 15, lett. c), della legge n. 55 del 1990, tale tipo di illecito penale rileva ora solo ai fini della "decadenza" dell'eletto e non già anche in relazione alla sua sospensione cautelare dalla carica elettiva. Né tale regime differenziato dei provvedimenti amministrativi, adottabili sulla base della commissione dei medesimi illeciti penali, può dirsi in contrasto con la Costituzione poiché, anche alla luce della motivazione contenuta nella sent. n. 141 del 1996 della Corte Costituzionale, la discrezionalità legislativa, prima orientata verso la piena equiparazione, a fini amministrativi, tra le ipotesi delittuose consumate e quelle solo tentate, non implica l'illegittimità di una opzione normativa di segno opposto.

Testo 

Prot.15900/TU/00/58-59 Roma,

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

e, p.c. AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
S E D E

Oggetto: Amministrazione comunale di . Sospensione di diritto dalla carica ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del T.U.O.E.L..

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'applicazione del comma 1, lettera a), dell'art. 59 del T.U.O.E.L., che regolamenta la sospensione di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58.
In particolare, il sindaco del comune di è stato condannato dal Tribunale di a due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 56 e 317 c.p. e, successivamente, assolto dalla Corte di Appello di . Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza del 2009, ha annullato la sentenza della Corte di Appello, rinviando ad altra sezione.
In merito all'applicabilità della sospensione di diritto prevista dall'art. 59 del Testo Unico, si rappresenta che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1990 del 2003, ha precisato che il tentativo di concussione, in quanto reato autonomo, non può essere assimilato al corrispondente delitto consumato, sola causa di sospensione dell'eletto prevista dal citato art. 59. Il giudice di legittimità ha specificato in particolare che la predetta sospensione automatica dalle cariche elettive, in ragione della commissione di delitti da parte di Pubblici Ufficiali, non può essere disposta dall'autorità competente quando l'eletto sia risultato autore di un delitto tentato (nella specie, tentata concussione), atteso che, alla luce del quadro normativo vigente, che ha svincolato l'istituto della sospensione dalla carica elettiva dalle ipotesi delittuose residuali stabilite dall'art. 15, lett. c), della legge n. 55 del 1990, tale tipo di illecito penale rileva ora solo ai fini della "decadenza" dell'eletto e non già anche in relazione alla sua sospensione cautelare dalla carica elettiva. Né tale regime differenziato dei provvedimenti amministrativi, adottabili sulla base della commissione dei medesimi illeciti penali, può dirsi in contrasto con la Costituzione poiché, anche alla luce della motivazione contenuta nella sent. n. 141 del 1996 della Corte Costituzionale, la discrezionalità legislativa, prima orientata verso la piena equiparazione, a fini amministrativi, tra le ipotesi delittuose consumate e quelle solo tentate, non implica l'illegittimità di una opzione normativa di segno opposto.
Alla luce di tali argomentazioni, non appare ipotizzabile l'adozione del provvedimento ricognitivo ex art. 59, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, non sussistendo la causa di sospensione di diritto prevista dal comma 1 del citato articolo.