La causa ostativa all’espletamento della carica è stata riconosciuta sussistere dalla giurisprudenza anche laddove vengono svolte attività professionali con carattere di continuità nell’interesse dell’ente territoriale, che potrebbero sostanziare quindi un potenziale conflitto tra il dovere d’ufficio e l’interesse personale.
Con riferimento al rapporto di lavoro libero professionale, la Corte di Cassazione ha ritenuto (Cass. Civ. 8 gennaio 1979, n. 72) che gli incarichi saltuari non hanno peso rilevante sull’elettorato passivo, ed ancora (Cass. Civ. 14 maggio 1975, n. 1854) che è irrilevante il susseguirsi di una serie di incarichi professionali a meno che non si ripetano costantemente nel tempo.
In considerazione di quanto sopra e del fatto che l’amministratore in questione ha rinunciato a tutti gli incarichi assunti a qualsiasi titolo sia per conto del comune che per conto di terzi, si ritiene che l’ipotesi prospettata non configura alcuna delle cause di incompatibilità previste dal citato art. 63.
Per quanto attiene la sentenza della Corte di Cassazione n. 11959/2003 che ha affermato il principio secondo il quale “…sino a quando non sia intervenuta l’approvazione del collaudo finale sussiste l’incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di subappaltatore di opera pubblica di interesse del Comune…”, si rappresenta che tale concetto si riferisce, in modo tassativo, alla figura dell’imprenditore appaltatore. Invero, il direttore dei lavori, così come il progettista, sono estranei al rapporto d’appalto intercorrente tra l’ente locale e la ditta appaltatrice.
Tali figure, infatti, svolgendo nell’interesse dell’amministrazione incarichi professionali di natura tecnica, uno mirato a verificare che l’esecuzione dell’opera avvenga secondo le condizioni stabilite dalle parti contraenti, l’altra finalizzata al traguardo di un obiettivo programmato dalla committenza, non possono essere associate all’aspetto dell’imprenditore appaltatore.
Prot. n.15900/TU/63 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Comune di ........ Incompatibilità art. 63, comma1, n. 2 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha chiesto il parere di questo Ministero in merito ad una presunta ipotesi di incompatibilità per un neo eletto sindaco che, libero professionista in qualità di architetto, ha ricevuto anteriormente alla sua elezione alla carica sindacale, incarichi per lavori pubblici dall'amministratore locale.
La questione va esaminata alla luce dell'art. 63 comma 1, n.2, del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'incompatibilità a rivestire la carica di sindaco per coloro che, con poteri di rappresentanza o coordinamento, hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune e per coloro che, in veste di consulenti legali, amministrativi e tecnici, prestano opera in modo continuativo in favore di imprese, enti, istituti, aziende e società soggetti a vigilanza o sovvenzionati dal comune.
La causa ostativa all'espletamento della carica è stata riconosciuta sussistere dalla giurisprudenza anche laddove vengono svolte attività professionali con carattere di continuità nell'interesse dell'ente territoriale, che potrebbero sostanziare quindi un potenziale conflitto tra il dovere d'ufficio e l'interesse personale.
Con riferimento al rapporto di lavoro libero professionale, la Corte di Cassazione ha ritenuto (Cass. Civ. 8 gennaio 1979, n. 72) che gli incarichi saltuari non hanno peso rilevante sull'elettorato passivo, ed ancora (Cass. Civ. 14 maggio 1975, n. 1854) che è irrilevante il susseguirsi di una serie di incarichi professionali a meno che non si ripetano costantemente nel tempo.
In considerazione di quanto sopra e del fatto che l'amministratore in questione ha rinunciato a tutti gli incarichi assunti a qualsiasi titolo sia per conto del comune che per conto di terzi, si ritiene che l'ipotesi prospettata non configura alcuna delle cause di incompatibilità previste dal citato art. 63.
Per quanto attiene la sentenza della Corte di Cassazione n. 11959/2003, richiamata da codesta Prefettura con la nota sopradistinta, che ha affermato il principio secondo il quale '.sino a quando non sia intervenuta l'approvazione del collaudo finale sussiste l'incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di subappaltatore di opera pubblica di interesse del Comune.', si rappresenta che tale concetto si riferisce, in modo tassativo, alla figura dell'imprenditore appaltatore. Invero, il direttore dei lavori, così come il progettista, sono estranei al rapporto d'appalto intercorrente tra l'ente locale e la ditta appaltatrice.
Tali figure, infatti, svolgendo nell'interesse dell'amministrazione incarichi professionali di natura tecnica, uno mirato a verificare che l'esecuzione dell'opera avvenga secondo le condizioni stabilite dalle parti contraenti, l'altra finalizzata al traguardo di un obiettivo programmato dalla committenza, non possono essere associate all'aspetto dell'imprenditore appaltatore. .