Dipendente pubblico, assessore comunale, che vuole partecipare anche alle sedute del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
12 Novembre 2009
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Il carattere tassativo della disciplina legislativa dei permessi lavorativi per chi riveste pubbliche funzioni è stato confermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato che, nella decisione n. 992 del 1993, ha negato la possibilità di estendere agli assessori comunali i permessi previsti dalla legge per una differente categoria di eletti.
Per i componenti della giunta, l’art. 79, comma 3, prevede per i lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi per tutta la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientrare al posto di lavoro.
In presenza di una disposizione statutaria che consenta agli assessori di partecipare alle sedute consiliari, come rappresentanti della giunta ed interlocutori dei consiglieri, si ritiene che gli amministratori in questione potranno usufruire, oltre ai permessi di cui al citato comma 3, dei permessi retribuiti di cui all’art. 79, comma 4 e, qualora sia necessario, anche di quelli non retribuiti previsti al successivo comma 5.

Testo 

OGGETTO: Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: permessi e licenze

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla problematica dei permessi previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 per un dipendente pubblico, assessore comunale, che voglia partecipare anche alle sedute del consiglio comunale.
Il citato articolo, al comma 1, prevede che i lavoratori dipendenti, componenti del consiglio comunale hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata di convocazione dell'organo consiliare. Tale norma non fa riferimento agli assessori che non rivestono la carica di componenti del consiglio.
Infatti, le disposizioni di cui alla citata normativa non sono suscettibili di interpretazioni estensive o di applicazioni analogiche a fattispecie non contemplate espressamente.
Il carattere tassativo della disciplina legislativa dei permessi lavorativi per chi riveste pubbliche funzioni è stato confermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato che, nella decisione n. 992 del 1993, ha negato la possibilità di estendere agli assessori comunali i permessi previsti dalla legge per una differente categoria di eletti.
Per i componenti della giunta, l'art. 79, comma 3, prevede per i lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi per tutta la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientrare al posto di lavoro.
Premesso quanto sopra, in presenza di una disposizione statutaria che consenta agli assessori di partecipare alle sedute consiliari, come rappresentanti della giunta ed interlocutori dei consiglieri, si ritiene che gli amministratori in questione potranno usufruire, oltre ai permessi di cui al citato comma 3, dei permessi retribuiti di cui all'art. 79, comma 4 e, qualora sia necessario, anche di quelli non retribuiti previsti al successivo comma 5.