OGGETTO: Comune di ... Gruppi consiliari formati da un unico componente. Quesito

Territorio e autonomie locali
13 Novembre 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

L’ordinamento degli enti locali, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia, rientra tra le materie di competenza esclusiva della legislazione regionale. L’art. 16 dello stesso statuto ne demanda all’Assemblea regionale l’ordinamento amministrativo.
La materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 6 della L. R. Siciliana n. 30 del 23.12.2000, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito della riconosciuta autonomia organizzativa dei consigli.
Si ritiene che, qualora l’ente locale - nella propria autonomia tanto statutaria che regolamentare - abbia previsto un numero minimo di componenti per la costituzione di un gruppo consiliare, non sia consentito al consigliere fuoriuscito dal gruppo originario di riferimento costituirne un nuovo formato da un solo componente. ( cfr. Tar Palermo sentenza n. 1462 del 2003

Testo 

E' stato chiesto se un consigliere, 'fuoriuscito' dal gruppo di minoranza al quale apparteneva originariamente, ne possa costituire uno nuovo, formato da un solo componente.

Al riguardo, si premette che l'ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia, rientra tra le materie di competenza esclusiva della legislazione regionale e che l'art. 16 dello stesso ne demanda all'Assemblea regionale l'ordinamento amministrativo.

In particolare, la materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 6 della L. R. Siciliana n. 30 del 23.12.2000, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia organizzativa dei consigli.

Pertanto la soluzione della questione è da individuare in siffatte disposizioni.

In merito appare, comunque, utile richiamare le osservazioni sviluppate dal Tar Palermo nella sentenza n. 1462 del 2003, con la quale è stata giudicata legittima una norma regolamentare che prevedeva un numero minimo di componenti per la formazione di un gruppo nell'ambito del consiglio comunale.

Nella sentenza citata, il Tar Palermo ha ritenuto che rientra nella scelta discrezionale del consiglio comunale stabilire il minimum necessario per la costituzione del gruppo consiliare e che '. il singolo consigliere che fuoriesca dal gruppo di appartenenza ha una sola alternativa: confluire in altro gruppo costituito, ovvero nel gruppo misto, ma non può autonomamente formare un nuovo gruppo consiliare.'

Pertanto, questo ufficio è dell'avviso che, qualora l'ente locale, nella propria autonomia tanto statutaria che regolamentare, abbia previsto un numero minimo di componenti per la costituzione di un gruppo consiliare, non sia consentito al consigliere fuoriuscito dal gruppo originario di riferimento costituirne un nuovo formato da un solo componente.