Accesso agli atti. Accesso al protocollo generale dell’ente.

Territorio e autonomie locali
5 Novembre 2009
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

La giurisprudenza, con orientamento conforme, ha accolto alcuni ricorsi avverso il diniego opposto dall’amministrazione (cfr. TAR Sardegna n. 29/2007; 1782/2004) (TAR Lombardia, Brescia, n. 362/2005, TAR Campania, Salerno, n. 26/2005), di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del Sindaco ordinando alla stessa di consentirne la visione.

Testo 

E' stato chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in merito all'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale che intende ottenere il rilascio del riepilogo settimanale del protocollo generale dell'ente, comprensivo sia della posta in arrivo che di quella in uscita.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
La questione attiene sostanzialmente all'esercizio del diritto riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dal secondo comma dell'articolo 43 del d.lgs.267/2000, definito dal Consiglio di Stato (sent. n.4471/2005) ' diritto soggettivo pubblico funzionalizzato', finalizzato al controllo politico – amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività e, come tale, diverso dal diritto di accesso riconosciuto ai soggetti interessati dagli artt.22 e ss. della l. 241/1990 allo scopo di predisporre la tutela di posizioni soggettive lese.
E', pertanto, in siffatto ambito che vanno esaminate le varie problematiche, tra cui quella della tutela alla riservatezza che il comune teme possa essere violata.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che la norma in esame non prevede alcun limite in proposito e che la riservatezza dei terzi è sufficientemente garantita da quanto ivi disposto ' ..essendo i consiglieri tenuti al segreto ..non sussiste all'evidenza alcuna ragione logica perché possa essere inibito l'accesso ad atti riguardanti i dati riservati dei terzi' ( Cons.Stato 2004/2716 e 2005/5879).
Per quanto concerne il rilascio del riepilogo settimanale del protocollo generale dell'ente, comprensivo sia della posta in arrivo che di quella in uscita, si segnala che la giurisprudenza, con orientamento conforme, ha accolto alcuni ricorsi avverso il diniego opposto dall'amministrazione (cfr. TAR Sardegna n. 29/2007; 1782/2004) (TAR Lombardia, Brescia, n. 362/2005, TAR Campania, Salerno, n. 26/2005), di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del Sindaco ordinando alla stessa di consentirne la visione.
Diversamente, gli stessi giudici del TAR Sardegna, in merito alla istanza di ottenere copia di tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza intercorrente tra il Comune e gli altri enti istituzionali, l'hanno invece ritenuta inammissibile perché generica; è, infatti, onere del consigliere ' avanzare richieste circostanziate e specifiche' essendo sufficiente il riferimento ad una determinata e specifica questione oggetto dell'attività amministrativa del Comune.
Invero l'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri trova delle limitazioni nelle affermazioni giurisprudenziali che hanno ritenuto non coerenti con il mandato ad essi affidato istanze che aggravano eccessivamente la funzionalità amministrativa dell'ente.
Si è dell'avviso, pertanto, alla luce del delineato orientamento giurisprudenziale, che le pretese conoscitive dei consiglieri e le evidenti esigenze di funzionalità dell'amministrazione locale sono tali da ritenere opportuna l'adozione da parte del comune di norme regolamentari in materia con la previsione di opportuni temperamenti, in modo da ricorrere a particolari modalità di esercizio del diritto diverse dal diniego all'accesso.