Statuto e regolamento delle Municipalità. - Rappresentanza paritaria dei generi nei Consigli di Municipalità

Territorio e autonomie locali
26 Ottobre 2009
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

i criteri di formazione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli circoscrizionali rientrano negli spazi di autonomia riconosciuti dalla legge all’ente locale ex art. 17, commi 2 e 4 del T.U.E.L. n. 267/2000

Testo 

E' stato posto un quesito in merito all'ammissibilità di una modifica statutaria e regolamentare volta a stabilire - per le elezioni del Presidente e dei Consigli di municipalità - che nell'insieme delle liste recanti medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Ciò in analogia alla vigente normativa concernente l'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo di cui all'art. 56 del d. lgs. n. 198/2006 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Al riguardo, si osserva quanto segue
L'articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000, ai commi 2 e 4, demanda allo statuto ed al regolamento, e dunque alla piena autonomia dei Comuni, le forme di elezione degli 'organi' delle circoscrizioni, senza individuarli né nel numero né nella denominazione, sebbene le figure del presidente del consiglio circoscrizionale nonchè del consigliere circoscrizionale siano espressamente richiamate in innumerevoli norme del d.lgs. n. 267/2000 (artt. 54 , co. 10, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 82 etc).
La prevalente dottrina, relativamente alla natura delle circoscrizioni di decentramento comunale, le qualifica come 'articolazioni organizzative del comune', prive di personalità giuridica benché provviste di una soggettività politico-rappresentativa che consente loro di svolgere attività con rilevanza esterna.
Tanto premesso, considerato che le disposizioni per le elezioni del consiglio comunale (le quali non prevedono il principio della presenza di genere nelle liste dei candidati) sono stabilite direttamente dalla legge statale senza possibilità di integrazioni o modificazioni da parte dell'ente locale, si pone la questione se la riserva di legge statale di cui all'art. 117, co. 2, lett. p) Cost., debba reputarsi operante anche nei confronti degli organi delle circoscrizioni, in quanto 'articolazioni organizzative del comune', ovvero se, viceversa, possa sostanzialmente dirsi che i criteri di formazione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli circoscrizionali rientrano negli spazi di autonomia riconosciuti dalla legge all'ente locale ex art. 17, commi 2 e 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 citato.
Ad avviso della scrivente, la circostanza che la disciplina delle circoscrizioni sia rinviata dalla legge direttamente all'Ente locale fa propendere per la possibilità di applicazione del predetto principio anche per l'elezione degli organi circoscrizionali.
In proposito si segnala che il T.A.R. Puglia, Bari - Sezione I, con sentenza del 29 ottobre 2002, n. 4717, ha osservato che la disciplina '.delle modalità di elezione degli organi circoscrizionali, pure demandata a statuti e regolamenti, costituisce articolazione del profilo più generale dell'organizzazione, che attiene non soltanto alle funzioni e attribuzioni di tali organismi di partecipazione, ma anche all'individuazione degli organi e dei modi di copertura degli stessi'.
Peraltro, a conferma della sussistenza di spazi di autonomia dell'ente locale nella materia considerata, depone il contenuto dell'articolo 6 del dlgs n. 267/2000 che individua, come è noto, i contenuti imprescindibili dello statuto. In particolare, il comma 3, prevede che lo stesso contempli norme volte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e '. promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti'.