Rimborso spese legali sostenute (in procedimento penale) dipendenti comunali, uno quale imputato (procedimento concluso con archiviazione) ed altri quali testimoni assistiti da legale - Applicazione art. 28, CCNL del 14.5.2000.

Territorio e autonomie locali
5 Novembre 2009
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Non applicabilità citata norma contrattuale, stante - nella prima ipotesi - mancata coincidenza di interesse tra dipendente ed amministrazione (costituitasi parte civile) e, nella seconda, l’assenza di regolamentazione della fattispecie in sopra richiamata normativa contrattuale.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, nel far presente che alcuni dipendenti sono stati sottoposti a procedimento penale per presunte irregolarità in materia di appalti pubblici, ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile procedere alla refusione delle spese legali per un dipendente il cui procedimento si è concluso con l'archiviazione, nonché per altri dipendenti che, chiamati a testimoniare, si sono fatti assistere da un legale. L'Amministrazione ha precisato che in tale procedimento si è costituita parte civile.
Al riguardo, si fa presente che per il personale di qualifica non dirigenziale, la materia, è attualmente disciplinata dall'art. 28 del CCNL 14.5.2000. Detto articolo testualmente dispone che: ' l'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.'
Ciò posto, si rileva che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei dipendenti non è automatico ma presuppone alcune valutazioni che si ricavano dalla formulazione dell'articolo medesimo, valutazioni volte ad accertare il rispetto dell'interesse dell'ente di assicurare una buona amministrazione delle risorse economiche e di tutelare il proprio decoro e la propria immagine.
Pertanto, l'esatto adempimento delle statuizioni del predetto art. 28 obbliga l'ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni: necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi; insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente come in tutti i casi in cui questi abbia posto in essere atti illegittimi; che si tratti di atti posti in essere dal dipendente durante l'espletamento del servizio e per l'adempimento dei compiti d'ufficio.
L'amministrazione, dunque, ha l'onere di verificare se l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini del comune e sia imputabile all'ente stesso, nonché di accertare la inesistenza di un conflitto di interesse, valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.
Tutto ciò premesso, ad avviso di questo Ufficio la circostanza che l'Ente si sia costituito parte civile rende difficile escludere il conflitto di interessi tra l'ente e i dipendenti (Cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 13624/2002), alla luce dei principi illustrati.
Per quanto attiene alla richiesta di refusione delle spese legali avanzata dai dipendenti assistiti da un legale per la testimonianza, si fa presente che la stessa non può essere accolta tenuto conto che la fattispecie non risulta regolamentata dalla normativa contrattuale sopra richiamata.