IL REQUISITO DELL'ABITUALITA' CHE DEVE POSSEDERE LA DIMORA E L'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA VOLONTA' DELLA PERSONA A RIMANERVI SECONDO QUANTO AFFERMATO DAL C.DI STATO SEZ VI SENT. N. 5816 DEL 17 OTTOBRE 2005, CONSENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGGIUNGERE L'ENNTE IN CUI SI E' AMMINISTRATORI.
Class. n. 15900/TU/00/84 Roma, 03/11/2009
OGGETTO: Comune di ....... – Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso il quesito del Comune di ....., concernente il regime del rimborso spese applicabile al sindaco che ha la propria residenza di fatto e dimora abituale in un comune della Regione ..... , distante oltre sessanta km.
Al riguardo, l'art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria (cioè riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato), presso la sede dell'ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Sulla questione si è formato un indirizzo più estensivo che privilegia l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica elettiva e delle comprovate esigenze connesse all'attività svolta dall'amministratore, mutuando dall'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, in materia di residenza dei dipendenti pubblici, l'assimilazione del concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale.
Il Consiglio di Stato, infatti ha in più occasioni ritenuto che qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 del codice civile, è di quest'ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalla risultanze anagrafiche.
A tal fine, il requisito dell'abitualità che la dimora deve possedere, affinché risulti giuridicamente rilevante, è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell'elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile, secondo una recente sentenza n. 5816 del 17 ottobre 2005 della VI sezione del Consiglio di Stato, da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell'attività lavorativa.
Solo in presenza di tali condizioni, previamente verificate, l'amministrazione potrà applicare agli specifici fini, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato.
Si segnala inoltre che nel caso in esame non trova applicazione l'art. 2 del decreto del M.I. del 12 febbraio 2009.