Per la rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente prevista per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale , non è necessaria una formale pronuncia di estinzione del procedimento, ma è sufficiente che siano posti in essere atti idonei a far venir meno il conflitto tra gli stessi quali, ad esempio, la transazione e la rinuncia agli atti del giudizio, nella fattispecie effettuata dall’amministratore, cioè da parte del destinatario della disposizione.
La mancata rinuncia da parte del coniuge dell’amministratore interessato, non comporta, pertanto la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità, atteso che il concetto tecnico di parte in senso processuale non può essere esteso a tutti coloro che potrebbero trarre vantaggio da una pronuncia giurisdizionale, in quanto si aprirebbe il varco ad una compressione ingiustificata del diritto costituzionalmente garantito di ricoprire una carica amministrativa (Corte di Cassazione n. 6880 del 19.05.2001).