Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Numero assessori. Il mancato adeguamento dello statuto comunale alla più recente normativa in ordine al numero massimo di assessori consentito per ogni comune rende comunque applicabile il parametro massimo previsto dalla legge.
Gruppi consiliari. L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). La materia, pertanto, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall’art. 38 citato. Si ritiene opportuno apportare modifiche alla normativa statutaria e regolamentare che preveda disposizioni tali da impedire ai consiglieri il passaggio ad un gruppo diverso rispetto a quello corrispondente alla lista di partecipazione alle elezioni del Consiglio, ciò in quanto una siffatta disposizione si porrebbe in contrasto con il principio del divieto di mandato imperativo recato dall’art. 67 della Costituzone.
Giunta comunale. Ipotesi di rotazione nella nomina degli assessori nell’ambito della Giunta municipale. La continua rotazione degli assessori, richiedendo sempre la conseguente comunicazione al consiglio, comporterebbe un gravoso appesantimento delle procedure formali e non agevolerebbe il lavoro collegiale della Giunta ed impedirebbe di risalire con chiarezza ad eventuali responsabilità in caso di non corretta gestione degli assessorati di competenza. Inoltre nell’eventualità del mancato rispetto del patto politico all’interno del Consiglio, l’eventuale revoca di un assessore, non supportata da adeguata motivazione come richiesto dalla giurisprudenza, potrebbe esporre l’Ente a possibili contenziosi.
Numero di assessori. Qualora la previsione statutaria concernente il numero di assessori da cui è composta la giunta comunale dia adito a incertezze interpretative tali da determinare una coincidenza tra il numero massimo e minimo degli assessori, si ritiene opportuna una diversa formulazione della norma statutaria da parte dell’Ente, che potrà procedere alle relative modifiche ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 267/00.
Prerogative del vicesindaco. Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l’ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), il Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 94/1996 reso nell’adunanza del 21 febbraio 1996, ha distinto l’ipotesi che il vicesindaco sia anche consigliere comunale, da quella in cui sia esterno al consiglio: nel primo caso deve reputarsi ammissibile la possibilità di sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali, mentre nel secondo caso il vicesindaco non può presiedere il consiglio, in quanto non può fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte.
LA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE CALCOLATA DALLA DATA DELL'ULTIMA NOTIFICA EFFETTUATA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONSIGLIERI E LA SUDDETTA APPROVAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO I TERMINI INDICATI IN DIFFIDA.
Codesta amministrazione non potrà procedere alla proroga del rapporto di lavoro del dipendente di cui tratttasi tenuto conto che la data di scadenza del trattenimento de quo anteriore rispetto alla data ultimativa del 31 ottobre 2014.
SI CONDIVIDONO LE RECENTI ARGOMENTAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO ALL'AMBITO APPLICATIVO DELL'ART. 86, COMMA 2, DEL TUOEL TENUTO CONTO DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - LE MODALITA' APPLICATIVE RIMANGONO NELLA COMPETENZA DEI DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI LOCALI PER LA PARTE DI RISPETTIVA COMPETENZA CON L'EVENTUALE AUSILIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
E' ESCLUSA L'IPOTESI DI INELEGGEIBILITA' CHE SAREBBE STATA RAVVISABILE NEL CASO CHE L'INTERESSATO GIA' CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE AVESSE INTESO CANDIDARSI IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE.
SIA ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER ACCETTAZIONE CANDIDATURA SIA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE ELETTI IL SINDACO RIVESTIVA LA CARICA DI COSNIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE.
Risulta condivisibile, quindi, l’orientamento della giurisdizione contabile formatosi in materia, che ha escluso, per incompatibilità con il secondo comma dello stesso art. 90, la possibilità di corrispondere al personale degli uffici di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta (Cfr. SRC Campania n.155/2014 PAR del 5.6.2014; SRC Calabria n. 395/2010).
Surroga consiglieri comunali. I consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 267/2000 solo “dopo l’adozione della delibera di surroga”.
Richiesta di accesso da parte di un cittadino alle posizioni organizzative, le schede di valutazione, la relazione metodologica sull’attività di valutazione. Aassume specifico rilievo il comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall’art. 14 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha, tra l’altro, stabilito che “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).”.
Diritto di accesso dei consiglieri. Non può essere negata la copia cartacea dei documenti richiesti, dovrebbe evitarsi la presentazione, da parte dei consiglieri, di istanze eccessivamente onerose per l’Ente. Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, la Commissione per l’accesso – con parere del 29 novembre 2011 - ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno dell’ente attraverso l’uso di password di servizio.
Deleghe ai consiglieri. Quale criterio generale, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
LA PROCEDURA DISMISSIORIA DA PARTE DEL PRESIDENTE PROVINCIA E' STAT AVVIATA IN DATA SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE PER SCADENZA NATURALE CONSILIATURA.
LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIA SI E' PERFEZIONATA IN DATA SUCCESSIVA ALLLA CESSAZIONE PER SCADENZA NATURALE. NECESSITA FIGURA COMMISSARIALE PER PROSEGUO FUNZIONAMENTO ENTE.
QUINQUENNIO DI CONSILIATURA TERMINATO IL 10 GIUGNO 2014. SUCCESSIVE DIMISSIONI PRESIDENTE PROVINCIA.
PER IL PROSEGUO DELL'ATTIVITA' AMM.VA ANCHE SE LòIMITATA ALLE FUNZIONI DI CUI ART. 1 C. 82 LEGGE 56/2014 SI RITIENE NECESSARIO NOMINA DI UN COMMISSARIO.
QUINQUIENNO TERMINATO 10 GIUGNO 2014. DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE PROVINCIA. DOPO TERMINE DI GIUGNO. PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' AMM.VA E' NECESSARIO UN COMMISSARIO REGGENTE ART. 1 COMMA 82 LEGGE 56/2014
Vizio convocazione del consiglio. L’istituto della convalida è applicabile anche con riferimento alla irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale proprio perché va riconosciuta al comune la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l’atto stesso è inficiato, e cioè con l’emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato - efficacia “ex tunc” della convalida -, determinandosi così l’imputazione degli effetti giuridici all’atto convalidato. T.A.R. Lazio, Sez. Latina, n. 566 del 2007.