Diritto di accesso. Sbobinamento sedute consiglio comunale. Con parere reso in data 22 ottobre 2002, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato che occorre “… distinguere il caso in cui il Segretario comunale raccolga per proprio uso personale dei meri appunti informali dell'adunanza consiliare, anche eventualmente su supporto magnetico per la redazione del successivo verbale, dall'ipotesi in cui la registrazione dello svolgimento della seduta consiliare costituisca adempimento di una mansione d'ufficio.
Nel primo caso, gli appunti raccolti dal Segretario sono da considerarsi alla stregua di una bozza strettamente personale, che potendo essere liberamente modificata non ha alcun carattere di documento amministrativo. Nel secondo caso, invece, la registrazione non è modificabile, ed il segretario o il personale espressamente incaricato di essa rispondono della sua genuinità; sicché la registrazione, dovendosi ritenere fedele riproduzione del dibattito consiliare, costituisce documento amministrativo, come tale accessibile da parte degli interessati.”