La giurisprudenza ha escluso dall’ipotesi dell’ineleggibilità prevista dall' art. 60, comma 1, n.7 del TUOEL la sola ipotesi del lavoro autonomo e del lavoratore che non espleti attività lavorativa a favore del Comune in virtù di un contratto di fornitura di lavoro, in quanto al servizio esclusivo di una impresa esterna, esclusiva titolare del potere disciplinare.
Nella fattispecie, il consigliere comunale è stato assegnato all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 468/1997, che revisiona la disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della legge n. 196/1997.
Il successivo art. 8 del citato decreto legislativo prevede che l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle liste di mobilità.
Anche l’articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 ha previsto espressamente che l’utilizzo nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, indicate nell’art. 3 del medesimo decreto legislativo, non determina l’instaurazione di un tipico rapporto di lavoro.
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione non ricorra l’ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000.