Art. 28 del CCNL del 14.9.2000. Rimborso spese legali per giudizio innanzi alla Corte dei conti conclusosi con la piena assoluzione.

Territorio e autonomie locali
16 Novembre 2010
Categoria 
15.09.07 Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare
Sintesi/Massima 

:Rimborso spese legali sostenute da un responsabile dell’ufficio tecnico, ex art. 28 CCNL del 14.9.2000, in un giudizio innanzi alla Corte dei Conti, in relazione ad un incidente occorso a terzi, concluso con assoluzione piena. Per i giudizi di responsabilità contabile fare riferimento al comma 2 bis dell’art. 3 del D.L. n. 543 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 639 del 1996 e interpretato dall’art. 10 bis della legge n. 248/2005. La citata normativa subordina il rimborso al definitivo proscioglimento.

Testo 

OGGETTO: Art. 28 del CCNL del 14.9.2000. Rimborso spese legali per giudizio innanzi alla Corte dei conti conclusosi con la piena assoluzione. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero il quesito formulato dal Sindaco di un comune inteso a conoscere se sia consentito, ed in quale misura, il rimborso delle spese legali ex art. 28 del CCNL del 14.9.2000, sostenute dal responsabile dell'Ufficio tecnico in un giudizio innanzi alla Corte dei conti, avviato in relazione ad un incidente occorso a terzi, procedimento conclusosi poi con la piena assoluzione del dipendente medesimo.
Al riguardo, si precisa preliminarmente che la disposizione recata dal citato art. 28 del CCNL del 14/9/2000, non trova applicazione nella fattispecie in esame tenuto conto che la stessa disciplina il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità civile e penale.
Per quanto attiene ai giudizi di responsabilità amministrativo contabile occorre fare riferimento al comma 2bis dell'art. 3 del D.L. n. 543 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 639 del 1996, e interpretato dall'art. 10bis della legge n. 248/2005. La citata normativa subordina il rimborso al definitivo proscioglimento, correlando la praticabilità del rimborso medesimo all'espletamento di un procedimento giudiziario contabile e alla sua definitiva conclusione con una formula ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo.
Affinchè, quindi, possa procedersi al rimborso è necessario che gli amministratori e i dipendenti convenuti in giudizio siano assolti con 'definitivo proscioglimento' che presuppone una sentenza del giudice contabile della sezione territorialmente competente, non essendo sufficiente il decreto di archiviazione della procura. (cfr. Corte dei conti Umbria, Sez. Giurisd., 5/12/2001, n. 523; Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Marche, n. 236/09).
Nella fattispecie in esame, in presenza di una assoluzione con formula piena, sembrano sussistere i presupposti per la refusione delle spese legali sostenute dal responsabile dell'Ufficio tecnico.
Relativamente al quantum, si fa presente che l'intervento del legislatore con l'introduzione del comma 10, all'art. 10 bis della legge n. 248/2005 sopracitata, ha inteso fornire una norma di interpretazione autentica secondo la quale 'le disposizioni dell'art. 3, comma 2bis, del d.l. n. 543/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 639/1996 e dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997 convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza'.
Si deve ritenere, quindi, che la liquidazione operata a conclusione del giudizio dalla Corte adita sia valida ed efficace, senza alcun vaglio ulteriore da parte dell'Avvocatura dello Stato, tenuto conto che il parere della stessa era ed è previsto, in tema di responsabilità amministrativa, solo per i rimborsi, per specifiche fattispecie, in favore dei dipendenti statali, ma non per quelli delle altre amministrazioni.
In ogni caso, per gli elementi da considerare nella quantificazione delle somme da ammettere a rimborso, può essere utile, fare riferimento alle linee guida enunciate dal Consiglio di Stato, con sentenza della sez. IV, n. 2630 del 24.5.2005, che pur riguardando, nello specifico, il potere valutativo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiarito che 'nell'ambito del potere valutativo, ...il compito ... consiste, essenzialmente, nel correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari ai tratti salienti della vicenda giudiziaria riguardata nella sua obiettività, e dunque alla natura, complessità e gravità della causa (nel suo complesso o se necessario nelle differenti fai) e delle questioni giuridiche o probatorie ad essa sottese; alla posizione istituzionale dell'imputato; alla durata del procedimento; nonché alla composizione della difesa in relazione all'impegno professionale ad essa richiesto'.