OGGETTO: D.Lgs. n. 150/2009 indizione concorsi copertura posti mediante progressione verticale del personale.

Territorio e autonomie locali
16 Novembre 2010
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

MASSIMA: deliberazione n. 10 del 31 marzo-29 aprile 2010, emanata dalla Corte dei Conti, Sez Autonomie per una corretta applicazione disposizioni emanate dal D.Lgs 150/2009 in materia di progressione di carriera. La progressione fra aree avviene tramite concorso pubblico, possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, con titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti non superiore al 50% di quelli messi a concorso.

Testo 

OGGETTO: D. Lgs. n.150/2009 e indizione di concorsi per la copertura di posti mediante progressione verticale del personale. Richiesta di parere.

Un Ente ha chiesto di conoscere se, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 e delle pronunce in merito della Corte dei Conti, possa legittimamente portare a termine le procedure di progressione verticale del personale attivate per la copertura di posti di varie categorie il cui bando di selezione è stato approvato il 12/4/2010 e regolarmente pubblicato il 15/4/2010.
Al riguardo, com'è noto, il Titolo III del citato D.Lgs. n. 150/2009 ha profondamente innovato il previgente sistema di avanzamento di carriera nelle amministrazioni pubbliche. Infatti, l'art. 24 disciplinante le progressioni di carriera prevede che la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica avvenga attraverso concorsi pubblici, con la riserva al personale interno non superiore al 50% dei posti messi a concorso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. A norma del successivo art. 62, che modifica l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, al personale interno che partecipa alla riserva è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso.
Ciò premesso, si deve osservare che la richiamata normativa ha sollevato effettivamente taluni problemi interpretativi con particolare riguardo alla previsione contenuta nell'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 150/2009, che fissa, per gli enti locali, il termine del 31 dicembre 2010 per l'adeguamento dei propri regolamenti alla cennata normativa.
Sulla questione, la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, è intervenuta con la deliberazione n. 10 del 31 marzo-29 aprile 2010, fornendo chiare indicazioni sulla corretta applicazione delle succitate disposizioni emanate dal D.lgs. n. 150/2009 in materia di progressioni di carriera, ritenendo che le progressioni verticali del personale dall'anno 2010 vadano effettuate secondo la nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/2009. Sull'argomento, in particolare, la citata delibera ha così sostenuto: 'con riferimento agli enti locali l'applicabilità dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 150/2009, nella parte in cui stabilisce che le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso, decorre dal 1° gennaio 2010. L'art. 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs. n. 150/2009.'
Nelle forme di collaborazione e al fine di garantire l'effettività del coordinamento della finanza pubblica, funzione che la Corte esercita anche nei confronti delle realtà territoriali a norma dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, si deve ritenere che le linee interpretative fornite assumano particolare rilievo per una corretta gestione finanziaria che le amministrazioni locale devono assicurare.
Per quanto sopra, non si ritiene, quindi, possibile portare a termine le procedure di cui trattasi tenuto conto che, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 aprile 2002, n. 2177, alle fasi procedimentali ancora in itinere si applica lo jus superveniens, salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate. Sarà, pertanto, necessario che l'Amministrazione provveda a revocare le procedure di progressione verticale, conformando il proprio operato alle nuove disposizioni contenute nel richiamato D.Lgs. n. 150/2009, secondo le quali alla copertura dei posti si procede mediante indizione di procedura concorsuale pubblica con facoltà di prevedere una percentuale di riserva al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.