Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 2 D.Lgs.267/2000, non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune.
Nel caso in esame, un consigliere comunale ricopre la carica di presidente di un consorzio con attività esterna, " ...per l’attuazione e la realizzazione, per conto delle imprese consorziate, di un PIP”. Con apposita convenzione sono stati disciplinati i rapporti tra il comune di appartenenza del consigliere comunale ed il suddetto consorzio ai fini dell’attuazione del citato piano per insediamenti produttivi.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale, fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono essere interpretate in senso “estensivo”, sembra potersi desumere, nel caso in esame, l’esistenza tra il comune ed il consorzio di un rapporto contrattuale-sinallagmatico, funzionalmente assimilabile alla nozione di servizi di cui all’art. 63, comma 1 n. 2 TUOEL. Ne consegue che potrebbe configurarsi nei riguardi del consigliere de quo la causa di incompatibilità, prevista dalla richiamata disposizione del testo unico degli enti locali.