Utilizzazione agente polizia municipale presso Procura Repubblica (sensi art. 5, comma 2, D. Lgs 271/1989) – Amministrazione tenuta rimborso trattamento economico accessorio.

Territorio e autonomie locali
8 Agosto 2007
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Utilizzazione agente P.M. presso uffici giudiziari Procura Repubblica (sensi art. 5, comma 2, D. Lgs n. 271 del 28/7/1989) - Individuazione amministrazione tenuta rimborso trattamento economico accessorio.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Comune nel rappresentare di avere disposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/7/1989, n. 271, su richiesta della Procura, l'applicazione di un agente di polizia municipale presso la Procura medesima, ha chiesto di conoscere quale Amministrazione sia tenuta al rimborso del trattamento economico accessorio di detto personale, tenuto conto che il Ministero della Giustizia rimborsa solo il trattamento economico fondamentale.
Al riguardo, si fa presente che la problematica concernente la posizione economica e giuridica del personale comunale in servizio alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura è stata più volte affrontata dallo scrivente Ministero unitamente al Ministero della Giustizia.
Sulla problematica, infatti, il citato Dicastero ha emanato la circolare esplicativa, del 21 novembre 2002, prot. n. 1836/BLS/4535, con la quale sono state fornite utili indicazioni circa l'utilizzazione di personale proveniente da altre amministrazioni. All'uopo viene richiamata la disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 2, del D.Lgs 271/1989, la quale prevede espressamente che il Procuratore Generale della Corte di Appello e il Procuratore della Repubblica possono richiedere 'l'applicazione' di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di altri organi, diversi dalla Polizia di Stato, dall'arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per far fronte a particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria. Il provvedimento, com'è noto, deve essere adeguatamente motivato in relazione alle esigenze investigative e alla durata dell'assegnazione. In tal caso trova applicazione l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui l'ente di provenienza è legittimato a chiedere il rimborso del solo trattamento economico fondamentale corrisposto.
Il citato art. 70, difatti, prevede espressamente che 'in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale....l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.'
Alla luce di quanto sopra esposto si deve, pertanto, ritenere che il trattamento accessorio del suddetto personale resti a carico dell'Ente.