Nel caso in cui non vi sia accordo fra i membri di un gruppo consiliare - nell'ambito di un Municipio - sulla designazione del Presidente del Gruppo consiliare, si deve fare riferimento alla normativa regolamentare comunale - che nella fattispecie prevede in caso di parità la scelta per il candidato che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali - e che tale cifra debba essere riferita esclusivamente ai voti di preferenza ottenuti in qualità di candidato al consiglio senza alcuna imputazione dei voti ottenuti in qualità di aspirante Presidente.
E' stato posto un quesito da parte di un Municipio in ordine alle corrette modalità di individuazione del Presidente di un Gruppo consiliare nel caso in cui non vi sia accordo fra i membri sulla designazione.
In particolare, è stato fatto presente che il Regolamento del Consiglio comunale (al quale il regolamento municipale fa riferimento per i casi non previsti) stabilisce che ciascun Gruppo procede alla elezione del proprio Presidente prevedendo, altresì, che in caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali nelle ultime elezioni comunali.
Ciò posto, considerato che uno dei consiglieri candidati alla carica risulta anche candidato non eletto alla Presidenza del Municipio è stato chiesto se i voti attribuiti a quest'ultimo, in base alle schede in cui l'elettore abbia barrato il solo nome del candidato alla Presidenza e non abbia indicato né lista né preferenze, possano essere considerati quale cifra di preferenze individuali, o in ogni caso quali siano le corrette modalità di elezione del Presidente del Gruppo consiliare nel caso in parola.
Al riguardo, va rilevato che la norma del regolamento consiliare in esame :impiega un'espressione - cifra di preferenze individuali - diversa da quella - cifra individuale - utilizzata da altre disposizioni dello stesso regolamento ove si è inteso fare riferimento all'accezione rinvenibile nello stesso T.U.E.L. n. 267/2000 (artt. 40 e 73) che indica la somma dei voti di lista e dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alle elezioni del consiglio comunale; accezione che viene poi utilizzata dallo stesso d. legs. n. 267/2000 per individuare la nozione di 'consigliere anziano'.
Come risulta in modo univoco, con l'espressione letterale di cui al suddetto regolamento comunale si è inteso disciplinare il criterio da impiegare in caso di parità di voti nell'elezione del Presidente di Gruppo facendo riferimento alle sole preferenze individuali, ottenute dal candidato alla carica di consigliere e non anche i voti conseguiti dalla propria lista.
D'altra parte, diversa è la 'ratio' delle suddette norme. La nozione di consigliere anziano è stata introdotta nell'ordinamento degli enti locali per individuare fra i consiglieri appartenenti a tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale, quello più rappresentativo, al fine di presiedere l'Assemblea in assenza della figura a ciò preposta (presidente del consiglio comunale o sindaco).
E' evidente che in tale ipotesi occorre necessariamente fare ricorso anche ai voti conseguiti dalla lista al fine di rispettare la volontà espressa dalla maggioranza degli elettori, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività.
Nel caso, invece, dell'elezione del Presidente del gruppo consiliare non avrebbe senso computare anche i voti di lista, atteso che, di norma i consiglieri aderenti al medesimo gruppo consiliare si sono candidati nella stessa lista elettorale.
Pertanto, si ritiene che al fine della individuazione del capogruppo debba farsi riferimento alla normativa regolamentare comunale - che in caso di parità prevede la scelta per il candidato che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali - e che tale cifra debba essere riferita esclusivamente ai voti di preferenza ottenuti in qualità di candidato al consiglio senza alcuna imputazione dei voti ottenuti in qualità di aspirante Presidente.