Eventuale causa di incompatibilità di un consigliere comunale, presidente di un consorzio finalizzato all’attuazione di un Piano Insediamenti Produttivi (PIP).

Territorio e autonomie locali
13 Luglio 2007
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 2 D.Lgs.267/2000, non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune.
Nel caso in esame, un consigliere comunale ricopre la carica di presidente di un consorzio con attività esterna, " ...per l’attuazione e la realizzazione, per conto delle imprese consorziate, di un PIP”. Con apposita convenzione sono stati disciplinati i rapporti tra il comune di appartenenza del consigliere comunale ed il suddetto consorzio ai fini dell’attuazione del citato piano per insediamenti produttivi.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale, fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono essere interpretate in senso “estensivo”, sembra potersi desumere, nel caso in esame, l’esistenza tra il comune ed il consorzio di un rapporto contrattuale-sinallagmatico, funzionalmente assimilabile alla nozione di servizi di cui all’art. 63, comma 1 n. 2 TUOEL. Ne consegue che potrebbe configurarsi nei riguardi del consigliere de quo la causa di incompatibilità, prevista dalla richiamata disposizione del testo unico degli enti locali.

Testo 

E'stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale che ricopre la carica di presidente di un consorzio finalizzato all'attuazione di un Piano Insediamenti Produttivi ( PIP ).
Preliminarmente, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2, del citato decreto, non può ricoprire la carica di consigliere colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è ferma nel ritenere che il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli 'inviolabili', riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 Costituzione, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato, con sentenza n. 5449 del 11.03.2005, che '.anche se è vero che l'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, non incide sul rapporto di elettorato, né spiega alcuna influenza sulla validità dell'elezione, la predetta natura del diritto di elettorato passivo implica che esso non può non riguardare ogni vicenda relativa alla preposizione del cittadino ad una carica elettiva, che ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di 'eccezione' rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza di tutti i cittadini alle cariche elettive; che, conseguentemente, ed in particolare, è necessario che il legislatore, nello stabilire i requisiti di eleggibilità, deve tipizzarli con determinatezza e precisazione, sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata, pari capacità elettorale passiva dei cittadini; e che, fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, del rispetto del canone della ragionevolezza, in senso 'estensivo' rispetto alla mera " littera legis "). ( cfr. Cass., Sez. I Civile, n. 5449 del 11.03.2005, Corte Cost. n.- 44/1997).
Siffatti principi sono stati integralmente recepiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dall'analisi della quale, peraltro, emerge la conferma della legittimità del ricorso alla interpretazione 'estensiva' delle disposizioni che stabiliscono, ad esempio cause di ineleggibilità, nonché la necessità che l'interpretazione della disposizione applicabile alla fattispecie concreta deve essere operata esclusivamente alla luce dei suddetti principi, e che le fattispecie concrete di ineleggibilità e di incompatibilità debbono essere giudicate esclusivamente alla luce di essi (cfr. Cass. Cit. n. 5449/2005).
La ratio della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, (annoverabile tra le cosiddette 'incompatibilità di interessi') 'consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità' (così Corte Costituzionale, sentt. nn. 44 del 1997, 450 del 2000 e 220 del 2003).
La Cassazione (cfr. Cass. Civile, sent. n. 11959 del 8.8.2003, sez. I, ord. n. 550 del 16.1.2004) ha più volte affermato che 'l'art. 63 citato, nello stabilire la causa di 'incompatibilità di interessi' ('non può ricoprire la carica') ivi prevista., ai fini della sua sussistenza, richiede una duplice condizione: la prima, di natura soggettiva, la seconda di natura oggettiva. E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto, in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva, rivesta la qualità di titolare, o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. In secondo luogo, il legislatore prevede, come condizione 'oggettiva', che deve necessariamente concorrere con quella 'soggettiva' per la sussistenza della suddetta incompatibilità, che il soggetto, rivestito di una delle predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto 'ha parte.in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune'. Se si pone l'accento sul termine 'parte' della locuzione 'aver parte' e lo si correla alla successiva locuzione 'nell'interesse del comune', appare chiaro che la locuzione 'aver parte' allude alla contrapposizione tra 'interesse particolare' del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente 'generale', in relazione alle funzioni attribuitegli, e, quindi allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva.'.
Premesso quanto sopra, nel caso di specie un consigliere comunale ricopre anche la carica di presidente di un consorzio con attività esterna, costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. del codice civile, '.per l'attuazione e la realizzazione, per conto delle imprese consorziate, di un P.I.P. In particolare, il consorzio de quo ha lo scopo preminente di realizzare e gestire, nelle aree oggetto di detto PIP, complessi immobiliari., agendo.secondo le linee di pianificazione territoriale .del comune di.'( statuto consortile ).
Successivamente, con apposita convenzione sono stati disciplinati i rapporti tra il comune di appartenenza del consigliere comunale de quo ed il suddetto consorzio ai fini dell'attuazione del citato piano per insediamenti produttivi.
Ai sensi della sopracitata convenzione ' Il comune di .affida al consorzio.l'espletamento delle attività inerenti l'attuazione del PIP. Le aree fondiarie formano oggetto della concessione in diritto di superficie.'.
Inoltre, la convenzione in parola, prevede che 'Il Comune.concede, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/1971 e per la durata di 99 anni, al consorzio.il diritto di superficie sulle aree site in comune.' e ricadenti nel Piano per gli insediamenti produttivi.
A seguito della stipula della predetta convenzione il concessionario (il consorzio) ha assunto per sé e per i suoi aventi causa una serie di obblighi, tra i quali quello di pagare un determinato corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sulle aree in questione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e, sulla scorta della sopracitata giurisprudenza costituzionale per la quale '.fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso 'estensivo' rispetto alla mera " littera legis.' , sembra potersi desumere, nella fattispecie in esame, l'esistenza, tra il comune ed il consorzio, di un rapporto contrattuale-sinallagmatico, funzionalmente assimilabile alla nozione di servizi di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, TUOEL, ciò in quanto entrambi sono parti di un accordo con il quale il comune, appunto, ha affidato al consorzio in parola l'espletamento delle attività-servizi inerenti l'attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi, prevedendo, altresì, la concessione, a titolo oneroso, del diritto di superficie delle aree ricadenti nel PIP.
Alla luce di tali circostanze e di tutte le considerazioni dianzi argomentate, potrebbe configurarsi, quindi, nei confronti del consigliere comunale la causa di incompatibilità di cui al citato art 63, comma 1, n. 2, del TUOEL, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione del citato consorzio, considerato che '. il conflitto di interessi non attiene soltanto alla possibilità che l'amministratore persegua interessi privati, difformi o conformi a quelli dell'ente locale al cui governo partecipa, ma anche al fatto che egli possa perseguire, con la sua attività, scopi contrastanti o diversi da quelli dell'istituzione cui appartiene per la realizzazione di fini, di natura anche pubblici, di altra istituzione, cui egli partecipi.(cfr Cass. Civile, sent. n. 18513 del 4.12.2003).