Indennità di funzione attribuite per intero ad alcuni ex amministratori.

Territorio e autonomie locali
13 Luglio 2007
Categoria 
13.01.09 Aspettative
Sintesi/Massima 

Nel caso in esame, il sindaco di un comune evidenzia che tre ex amministratori hanno percepito le indennità di funzione per intero, senza che si fosse proceduto al loro dimezzamento, come, invece, previsto dall’art. 82 TUOEL per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’aspettativa.
Si precisa al riguardo che il Segretario generale dell’Autorità di Bacino, funzione ricoperta dall’ex sindaco, ai sensi della normativa regionale di riferimento, è uno degli organi necessari della stessa autorità e, in quanto tale, non può essere collocato in aspettativa, potendo solamente dimettersi ed essere sostituito.
Si aggiunge, inoltre, che le indennità per i componenti della giunta, sebbene non dimezzate, non risultano adeguate con apposita delibera della giunta medesima, come contemplato dall'art. 82 comma 11 TUOEL

Testo 

Il sindaco di un comune ha chiesto chiarimenti in ordine alla indennità di carica corrisposta nella misura intera a tre ex amministratori che non avevano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 82 TUOEL all'inizio del mandato elettorale.
L'attuale sindaco, in particolare, evidenzia che ai tre ex amministratori erano state corrisposte le indennità di funzione per amministratore locale per intero, senza che si fosse proceduto al dimezzamento delle stesse, atteso che si trattava di lavoratori dipendenti e, conseguentemente , rilevata l'irregolarità avviava la procedura per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Contro tale procedura faceva pervenire note difensive, in particolare, l'ex sindaco dell'ente, effettuando al riguardo due precisazioni: con la prima evidenziava che nel periodo in esame svolgeva la funzione di Segretario generale dell'Autorità di Bacino, ritenendo dubbio che l'esercizio di tale funzione potesse essere equiparata a quella di lavoratore dipendente, mentre con la seconda precisazione l'ex amministratore rileva che le indennità corrisposte, seppur non dimezzate erano comunque inferiori al 50% di quelle stabilite dal decreto ministeriale, in mancanza di adeguamento degli importi di queste.
In merito alla prima precisazione, si osserva in linea generale che l'art. 82, comma 1, del TUOEL, dispone, che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa.
Con particolare riferimento al caso di specie occorre peraltro rilevare che ai sensi della legge regionale di riferimento, il segretario generale è uno degli organi necessari dell'Autorità di Bacino, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai LL.PP..
L'astratta previsione di organo necessario, comporta, sulla base dei principi generali che il soggetto a cui è stato conferito tale incarico non può essere collocato in aspettativa, potendo eventualmente lo stesso, solamente, dimettersi ed essere sostituito.
Relativamente al secondo aspetto, si rileva che l'art. 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che le indennità di funzione e i gettoni di presenza determinati con decreto ministeriale, possono essere incrementati 'esclusivamente' con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti, cosa che risulta essere avvenuta solo per il compenso con i gettoni di presenza spettante ai consiglieri comunali, mentre non risulta che sia avvenuto tale adeguamento per le indennità per i componenti della giunta.
Si significa, inoltre, che la legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006),da ultima, è intervenuta in materia di compensi agli amministratori degli enti locali, prevedendone la riduzione nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, statuizione richiamata anche da questo Ministero con la circolare n. 5 del 28 giugno 2006, dalché ne deriva che non si può procedere a variazione degli importi agli amministratori locali nell'esercizio in corso.