Status amm.ri locali - posizione giuridica e trattamento economico - permessi e leicenze.
E' stato posto un quesito in ordine alla problematica dei permessi previsti dall'art. 79, del decreto legislativo n. 267/2000.
In particolare, viene chiesto di conoscere se un consigliere comunale, lavoratore dipendente presso la scrivente comunità montana, al quale il sindaco ha attribuito deleghe per la partecipazione presso enti od istituzioni in sua vece, possa usufruire degli stessi permessi stabiliti per la carica sindacale.
Al riguardo, si fa presente che il comma 1 dell'art. 79 prevede espressamente, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, componenti dei consigli comunali il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Il successivo comma 3 prevede, inoltre, per i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni comunali previste per legge, il diritto di assentarsi dal servizio al fine di partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
In aggiunta alle assenze di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 79, è previsto dal comma 5 dello stesso articolo il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato.
Atteso che è facoltà del sindaco l'esercizio delle funzioni di delega, si osserva, al riguardo, che il consigliere, pur investito nel caso di specie, di funzioni di rappresentanza da parte del sindaco, non acquisisce comunque lo status sindacale e pertanto non potrà fruire di permessi diversi da quelli specificatamente previsti per la carica rivestita.
Le disposizioni recate dalla normativa citata, infatti non sono suscettibili di interpretazioni estensive o di applicazioni analogiche a fattispecie non contemplate espressamente.