Incompatibilità di un consigliere comunale ai sensi dell’art.63, comma 1, n.5 D.Lgs. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
2 Agosto 2007
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità di un consigliere comunale ai sensi dell’art.63, comma 1, n.5 D.Lgs. 267/2000.

Testo 

E'stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza, in capo ad un consigliere comunale, della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 5, del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto lo stesso ha un debito verso l'ente di appartenenza derivante da sentenza della Corte dei conti passata in giudicato.
Il citato articolo 63, comma 1, n. 5 del TUOEL prevede, tra l'altro, l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
Nel caso di specie, inoltre, il consigliere de quo, per l'estinzione del suddetto debito, ha concordato con l'amministrazione una rateizzazione biennale dello stesso.
Considerato che la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e, quindi, di estinzione di un debito, pertanto fino a quando non risulta versata l'ultima rata prevista dal piano di rateizzazione, non può, in alcun modo, considerarsi estinto il debito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene sussistente in capo al consigliere comunale in parola la causa di incompatibilità di cui al citato art. 63, comma 1, n. 5, TUOEL, ciò in quanto, dalle notizie fornite, la rateizzazione biennale del debito non risulta ancora conclusa e, pertanto, il debito non può considerarsi completamente estinto.