Incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di consigliere regionale supplente.

Territorio e autonomie locali
3 Agosto 2007
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Ai sensi dell’art. 65 D.Lgs.267/2000, la carica di sindaco di un comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere regionale.
Alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità possono essere interpretate in senso “estensivo” rispetto alla mera "littera legis" (C.Cass. 5449/2005), si ritiene che il citato art. 65 TUOEL possa trovare applicazione anche nei confronti del consigliere regionale supplente. Questi, infatti, pur essendo precario per fatto altrui, durante il periodo di supplenza, sostituisce il consigliere ordinario sospeso e, pertanto, seppure temporaneamente, è consigliere regionale.
D’altronde, gli stessi artt. 121, 122 e 123 Cost., nella parte in cui configurano la composizione del consiglio regionale, non distinguono categorie a status differenziato di consiglieri regionali.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso di quest'Ufficio circa la sussistenza della causa di incompatibilità, di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 267/2000, tra la carica di sindaco e quella di consigliere regionale supplente.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi del citato art. 65 del TUOEL, la carica di sindaco di un comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere regionale.
L'art. 16 bis della legge n. 108/1968, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, introdotto dall'art. 3 della L. n. 30/1994, che disciplina l'istituto della supplenza nei casi di sospensione di un consigliere regionale, nulla prevede circa lo status del consigliere supplente.
A tal proposito, va considerato che '.l'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione, modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale dei comuni, prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. p) Costituzione, ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali. La competenza legislativa regionale in questione vale " nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica ". Poiché manca a tutt'oggi una legge determinativa di tali principi, occorre rivolgersi alle norme dell'ordinamento giuridico statale vigente per individuare, tra tutte, quelle che esprimano scelte fondamentali e operino così da limiti all'esercizio della competenza legislativa regionale.Non la regola dell'art. 65 del D. Lgs. n. 267/2000 deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione. Il principio in questione consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee ad evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione. In sintesi il coesercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere. Il legislatore statale, con il citato art. 65, ha messo in opera il principio anzidetto, tramite la predisposizione di una regola generale di divieto radicale.' (cfr. C. Cost. sent. n. 201/2003).
La Corte di Cassazione, poi, ha recentemente affermato, con sentenza n. 5449 dell' 11.03.2005, che '.fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso 'estensivo' rispetto alla mera littera legis .' (cfr. Cass., Sez. I Civile, n. 5449 dell' 11.03.2005, Corte Cost. n. 44/1997).
Ciò posto, nel caso di specie, pur constatando l'assenza di una apposita previsione di incompatibilità anche tra la carica di sindaco e quella di consigliere regionale supplente, tuttavia si ritiene, alla luce della sopracitata giurisprudenza, che il citato art. 65 TUOEL possa trovare applicazione anche nei confronti del consigliere regionale supplente in quanto, quest'ultimo, pur essendo precario per fatto altrui, durante il periodo di supplenza, sostituisce il consigliere ordinario sospeso, e, pertanto, seppure temporaneamente, è consigliere regionale, considerato, inoltre, che gli stessi artt. 121, 122 e 123 della Costituzione, nella parte in cui configurano la composizione del consiglio regionale non distinguono categorie a status differenziato di consiglieri regionali.
Tanto premesso, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, nel caso di specie la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato andrà compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del decreto legislativo citato, che garantisce il corretto contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.