Riguardo alla problematica relativa alle autorizzazioni a costruire, occorre fare riferimento al parere della Commissione d’accesso ai documenti amministrativi del 27 marzo 2003 nonché al parere del 14 ottobre 2003 di rinvio alla decisione n. 549 del 23 maggio 1997 con la quale il Consiglio di Stato, V sezione ha riconosciuto che "in virtù dell'art. 22 della legge 241 del 1990, qualsiasi soggetto abitante nel comune ha diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione edilizia rilasciata dal sindaco".
In particolare, secondo quanto rilevato dalla Commissione d’accesso, trattandosi di diritto del cittadino di accedere ai documenti del proprio comune, la materia è soggetta non alla disciplina generale della legge n. 241/1990 ma a quella particolare della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che all'art. 31, comma 8, stabilisce che "chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto", e del d.lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art.10.
Tuttavia occorre precisare che la legge n. 1150/1942 è stata sostituita, tra le altre anche dal D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale pur non avendo riproposto il contenuto dell’articolo 31, comma 8, ha mantenuto, all’art. 20, la disposizione relativa alla pubblicità del permesso di costruire mediante affissione all’albo pretorio, ferma restando la più generale applicazione dell’ articolo 10 del T.U. n. 267/2000.
I permessi per costruire, pertanto, non sono soggetti a particolare riservatezza potendo essere conosciuti da qualsiasi cittadino, ferma restando la necessità del rispetto delle linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, e ferma restando l’opportunità della valutazione in ordine all’individuazione di eventuali controinteressati che abbiano titolo ad essere avvisati con le modalità di cui all’articolo 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.