Quorum deliberativi. la mancanza del quorum deliberativo fissato dal regolamento, oltre ad incidere sul munus dei consiglieri comunali che, pertanto, hanno interesse ad impugnare la delibera, comporta una sostanziale illegittimità dell’atto. (T.A.R. per la Calabria, sentenza n.904 dell’11 settembre 2013)
Si fa riferimento alla nota suindicata riguardante il quorum costitutivo, necessario, nelle sedute di seconda convocazione, per le deliberazioni riguardanti la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'assestamento del bilancio e la definizione delle aliquote dei tributi.
In particolare, nel caso di specie il consiglio comunale , al quale sono assegnati per legge dodici consiglieri, risulta attualmente composto dal Sindaco e da nove consiglieri, di cui cinque appartenenti alla maggioranza e quattro alle opposizioni. Ciò in quanto non è stato possibile procedere alla surroga dei consiglieri dimessisi in corso di mandato, per avvenuto esaurimento della relativa lista.
Ai fini della valida costituzione dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, è prevista la presenza di metà dei consiglieri assegnati escluso il sindaco, per le sedute di prima convocazione, e la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, computato senza considerare il sindaco, per le adunanze di seconda convocazione. Il successivo comma 10 della citata fonte regolamentare dispone che, nella sedute di seconda convocazione, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata od un particolare 'quorum costitutivo'. Inoltre, nelle sedute di seconda convocazione, non possono essere deliberati gli atti tassativamente indicati dalla norma regolamentare.
Considerato che, per le deliberazioni riguardanti la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento del bilancio non sono richiesti una maggioranza qualificata od un particolare quorum costitutivo e non sono elencate tra quelle espressamente previste dal citato comma 10, si esprime l'avviso gli atti in oggetto possano essere assunti anche in seconda convocazione, fermo restando le regolarità della convocazione medesima.
A diverse conclusioni si perviene per le deliberazioni, da parte del consiglio comunale, relative alla definizione delle aliquote dei tributi, essendo per tali atti previsto, dalla stessa norma regolamentare, un particolare quorum costitutivo.
Vale richiamare il principio secondo il quale la mancanza del quorum deliberativo fissato dal regolamento, oltre ad incidere sul munus dei consiglieri comunali che, pertanto, hanno interesse ad impugnare la delibera, comporta una sostanziale illegittimità dell'atto. (T.A.R. per la Calabria, sentenza n.904 dell'11 settembre 2013)
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