Il Ministero, con nota n. 6279 del 26.2.2013 si è pronunciato, in via interpretativa, sulla salvaguardia delle procedure concorsuali per gli enti che, a partire del 2013, risultano sottoposti al patto di stabilità interno. Per quanto attiene alla questione del calcolo del limite del 40% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente si evidenzia come effettivamente, non via sia un unico orientamento da parte delle varie sezioni della Corte dei Conti.
OGGETTO: possibilità di concludere una procedura concorsuale, avviata nel 2012.
Il Sindaco di un Comune, con una nota ha rappresentato di essere sottoposto per la prima volta al patto di stabilità interno e di aver avviato nel 2012 una procedura concorsuale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo che non si è ancora conclusa. E' stato chiesto, pertanto, di conoscere se possa procedere alla conclusione di detta procedura, tenuto conto che non sarebbe rispettato il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (limite rispettato, invece, per il triennio 2010-2012) e tenuto conto, altresì, che il calendario di esame non è stato pubblicato entro il 31.12.2012, così come richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Al riguardo, si fa presente che il suddetto Ministero, con una nota si è pronunciato, in via interpretativa, sulla salvaguardia delle procedure concorsuali per gli enti che, a partire dal 2013, risultano sottoposti al patto di stabilità interno. In particolare, è stato ritenuto che per contemperare l'esigenza di venire incontro alle criticità organizzative e funzionali degli enti che abbiano avviato procedure nel rispetto del solo limite del tourn-over, ex art. 1 comma 562 della legge 296/2006, con quella di assicurare l'osservanza del regime assunzionale di cui ai commi 557, 557 bis e 557 ter dello stesso art.1, le medesime procedure potranno essere fatte salve laddove si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento, che può dirsi verosimilmente coincidente con l'avvenuta pubblicazione, al 31.12.2012, del calendario delle relative prove d'esame.
Pertanto, al fine di fornire una univocità di indirizzo questo Ufficio non può che accedere all'interpretazione data dal suddetto Dicastero.
Per quanto attiene all'ulteriore questione del calcolo del limite del 40% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente si evidenzia come, effettivamente, non vi sia un unico orientamento da parte delle varie sezioni della Corte dei Conti. Difatti, come anche evidenziato da codesto Comune, talune sezioni hanno riconosciuto la possibilità, a partire dal 2011, di cumulare i risparmi di spesa derivanti da cessazioni di personale non utilizzati nell'anno precedente (Cfr da ultimo Corte dei Conti Lombardia parere n. 18/2013).