Art. 39, comma 2, dlgs n. 267/2000. Richiesta convocazione consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri.

Territorio e autonomie locali
10 Ottobre 2013
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Ambito del potere di verifica che compete al presidente del consiglio comunale, qualora venga richiesto di convocare l’assemblea, ai sensi dell’art. 39 citato, al fine di deliberare una proposta di mozione. La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, Sez. Il, 24 aprile 1996, n. 268).

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Presidente del consiglio comunale di .ha formulato un quesito sulle mozioni presentate dai consiglieri ai sensi dell'art. 43 d.lgs n. 267/2000.

In particolare, è stato chiesto un parere circa l'ambito del potere di verifica che compete al presidente del consiglio comunale, qualora venga richiesto di convocare l'assemblea, ai sensi dell'art. 39 citato, al fine di deliberare una proposta di mozione.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 43, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 riconosce ai 'consiglieri comunali e provinciali' il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, stabilendo che 'hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni'.

La dottrina definisce le 'mozioni' quali atti approvati dal Consiglio per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei con fronti del Consiglio.

Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n. 1022/2004, individua la mozione quale 'istituto a contenuto non specificato . , trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l'interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di 'introduzione ad un dibattito' che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione'.

Pertanto, alla luce della dottrina e della giurisprudenza segnalata, a differenza della interrogazione e dell'interpellanza a cui rispondono il Sindaco e la Giunta, la mozione è diretta al Consiglio comunale che deve esprimersi nelle forme della deliberazione, rappresentando una forma di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 42, comma1 del d.lgs n. 267/2000.

Ciò posto, si fa rilevare che il funzionamento dei consigli '. nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento' (art. 38 del d.lgs.vo n. 267/2000).

La Città di . ha disciplinato la materia in oggetto all'art.18 del regolamento del consiglio comunale.

Dall'esame della citata norma regolamentare, emerge che la mozione consiste in un proposta di deliberazione consiliare oppure in un proposta di voto del consiglio comunale per indirizzare l'attività della giunta comunale su una determinata materia. Essa può consistere, altresì, in una proposta di voto per esprimere una valutazione in merito a precisate azioni del sindaco, dei singoli assessori o della giunta nel suo complesso.

La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 'al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (T.A.R. Piemonte, Sez. Il, 24 aprile 1996, n. 268).

Tutto ciò premesso, in assenza di previsioni normative e regolamentari, la possibilità da parte del Presidente del Consiglio di una preventiva valutazione dell'oggetto della mozione, al fine di inserirla o meno nell'ordine del giorno, va esercitata tenendo in considerazione il potere 'sovrano' delle assemblee politiche (T.A.R. per la Puglia sent. ult. cit.) al quale spetta di decidere, in via pregiudiziale, sull'ammissibilità della discussione sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.