Quesito su criterio da adottare per elezione del Presidente di commissione consiliare in caso di parità di voti.

Territorio e autonomie locali
22 Ottobre 2013
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Elezione presidente commissione consiliare. Il caso della parità di voti. Qualora non sia stato previsto, nell’ambito delle fonti normative locali, il criterio da adottarsi in caso di parità di voti, appare opportuno alla scrivente accedere al parametro della maggiore età anagrafica. Detto criterio infatti, risulta richiamato in diverse disposizioni del d.lgs n. 267 del 2000. (cfr art. 71, comma 6, e art. 72, comma 9, art. 74, commi 7 e 11). Ad abundantiam, si aggiunge che in alcune pronunce giurisprudenziali si è osservato che, in caso di parità di voti, deve ritenersi doveroso, in difetto di apposita previsione normativa di matrice statale e/o comunale, il ricorso al criterio dell’anzianità, in analogia con le situazioni che si verificano nelle elezioni dei comuni con il sistema maggioritario. (cfr. Tar Campania, Sez. I, n. 1428 del 2011, il Tar Campania, Sez. I, n. 2841 del 2012).

Testo 

Il Presidente del consiglio comunale di ., con la nota che si allega, ha rappresentato che, in data . nel contesto della elezione del presidente del consiglio della IV commissione consiliare permanente 'Lavori Pubblici', nessun candidato ha totalizzato il maggior numero di consensi, essendosi prefigurato il caso della parità dei voti tra due consiglieri.

Le commissioni consiliari permanenti della città di ., previste dallo statuto comunale, sono disciplinate dagli artt. 71 e seguenti del regolamento del consiglio comunale. Ogni commissione è formata da cinque componenti.

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, della citata fonte regolamentare, è disposto che, nella prima seduta, la commissione procede, con un'unica votazione e a scrutinio segreto, all'elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi componenti e che i candidati che ottengono più voti vengono eletti presidente e vice presidente.

Il successivo art. 93, al comma 1, prevede che 'Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in consiglio.'

Relativamente alle modalità di votazione nell'ambito delle sedute del consiglio comunale si osserva che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del citato regolamento è previsto che 'non si può procedere ad elezione di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti'.

Dal combinato disposto dell'art. 44 citato e dell'art. 93, comma 1, della medesima fonte regolamentare si deve, pertanto, evincere che non è consentito, in caso di parità dei voti, il ricorso alla votazione di ballottaggio per determinare la elezione del presidente della commissione consiliare.

Tanto premesso, si fa presente in via generale che, ove, come nel caso che ci occupa, non sia stato previsto, nell'ambito delle fonti normative locali, il criterio da adottarsi in caso di parità di voti, appare opportuno alla scrivente accedere al parametro della maggiore età anagrafica.

Detto criterio infatti, risulta richiamato in diverse disposizioni del d.lgs n. 267 del 2000. (cfr art. 71, comma 6, e art. 72, comma 9, art. 74, commi 7 e 11).

Ad abundantiam, si aggiunge che in alcune pronunce giurisprudenziali si è osservato che, in caso di parità di voti, deve ritenersi doveroso, in difetto di apposita previsione normativa di matrice statale e/o comunale, il ricorso al criterio dell'anzianità, in analogia con le situazioni che si verificano nelle elezioni dei comuni con il sistema maggioritario. (cfr. Tar Campania, Sez. I, n. 1428 del 2011, il Tar Campania, Sez. I, n. 2841 del 2012).

Nella sentenza Tar Campania, 2841 del 2012, si legge inoltre che il criterio generale di anzianità risulta 'immanente' su tutto il sistema elettorale comunale.

Spetta comunque alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina puntuale in materia di elezione del presidente delle commissioni consiliari al fine di individuare un criterio da seguire in caso di parità di voti tra più candidati.