Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Validità o meno, suddetta procedura concorsuale o implicita abrogazione citata norma da disposizioni cui art. 49, D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito in L. n. 133 del 6.8.2008.
Possibilità o meno, riassunzione suddetto dipendente (cat. D3) atteso lasso di tempo trascorso (da giugno 1999) e termine (5 anni) previsto sopra citata norma contrattuale - Applicazione comma 5, art. 110, D.Lgs. n. 267/2000.
Nelle more dell’approvazione dell’apposita disciplina statutaria (da adottarsi ai sensi dell’art. 43, co. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000), in via transitoria, deve ritenersi applicabile, il regime disposto dall’art. 289 del T.U. n. 148/1915 secondo la lettura, del citato art. 43, co. 4 del T.U.E.L. in combinato disposto con l’art. 273, co. 6 del medesimo T.U.E.L. n. 267 che prevede tale ipotesi.
MANTENIMENTO IN ESSERE DELLA RIDUZIONE DEL 10% DEGLI EMOLUMENTI AGLI AMMINISTRATORI AI SENSI ART.1 COMME 54 LEGGE FINANZIARIA 2006.
La posizione dell’amministratore in parola può essere ricondotta alla causa ostativa di cui al punto 2), comma 1, dell’art. 63 del T.U.O.E.L., purchè lo statuto comunale non preveda espressamente che il sindaco sia amministratore della società in questione, con ciò configurandosi l’esimente di cui all’art. 67 del T.U.O.E.L. 267/2000.
Ciò posto, la questione in esame deve essere posta all’attenzione del consiglio comunale; in conformità, infatti, al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall’art. 69 del decreto legislativo citato, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.
Si ritiene che i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra Enti locali non abbiano più diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.
NO AL RIMBORSO AL DATORE LAVORI PER ONERI IN CASO DI MANCATA PRESENZA AT RIUNIONE DI CONSIGLIO.
SI AL RIMBORSO IN CASO DI TARDIVO AVVISO AL CONSIGLIERE DEL RINVIO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO.
Possibilità o meno, considerare suddetti dipendenti - per giornate di assenza partecipazione udienze (in qualità imputati) presso competente Procura - in servizio, atteso che presunto illecito penale risulta commesso durante espletamento proprie funzioni.
Il vincolo di cui all'art. 2, comma 28, della legge finanziaria 2008 va inteso nel senso della impossibilità per i comuni della adesione multipla alle forme associative della stessa tipologia.
La disposizione di cui all'art. 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, come modificata dall'art. 35 bis, del decreto legge n. 248/2007, impone a tutti gli enti locali di aderire ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del d. lgs. n. 267/2000.
Applicabilità o meno, suddette procedure - in assenza contratto collettivo decentrato integrativo quadriennale - a soli protocolli d’intesa su modalità utilizzo risorse determinate con cadenza annuale.
NO INDENNITA' DI FINE MANDATAO PER SINDACO CHE HA OPTATO PER INDEENIT' QUALE AMMINISTRATORE ALTRO ENTE.
IlConsiglio di Stato ha evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali delle pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l’accertamento dell’assenza di responsabilità dell’amministratori in relazione al fatto generatore dell’esborso anticipato nel giudizio penale. Ha, altresì, ribadito che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell’incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile “concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza all’adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per l’espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il legislatore del 1942 ha sostituito l’espressione ‘a causa’ all’espressione ‘in occasione dell’incarico’, contenuta nell’art. 1754 cod. civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico. L’ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l’attività di esecuzione dell’incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un’azione penale contro il mandatario e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art. 1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l’azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (artt. 1343 e 1418 cod. civ.). Ma la verificazione dell’ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall’accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessario tra l’adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso” (cfr., in tal senso, Corte Suprema di Cassazione – sez. I civile, 16 aprile 2008, n. 10052).
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che l’amministratore in questione non abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute a seguito del giudizio de quo.
Costituzione o meno, quanto disposto art. 61, comma 1, L. n. 662/1996, giusta causa recesso per rapporti lavoro disciplinati da CCNL - Obbligatorietà o meno (nell’ipotesi di suddetta violazione) licenziamento dipendente, previa attivazione procedure disciplinari in materia- Sussistenza o meno (in capo Ente) margine discrezionalità per verifica gravità comportamento per applicazione diversa sanzione proporzionata al fatto.
In materia di accesso agli atti amministrativi, occorre che il richiedente sia portatore di un interesse meritevole di tutela, secondo i principi fissati dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Pertanto, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per il rilascio degli atti è consentito richiedere la sussistenza di un interesse personale e concreto in base a quanto previsto dal regolamento comunale adottato dall'ente.
Rimborsabilità delle spese legali sostenute in quanto il procedimento penale in cui l' amministratore era coinvolto si è concluso con la sentenza di assoluzione con la formula “ il fatto non sussiste” per quasi tutte le fattispecie di reato, mentre per una sola fattispecie è intervenuta una pronuncia di condanna - Non è ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l’adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso” -
DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 112/2008 NON SUSSISTE PIU' LA POSSIBILITA' DI INCREMENTO DELLE INDENNOTA'
Legittimità o meno, conferimento (mediante ordinanza sindacale) suddette funzioni a dipendenti istituto vigilanza - Applicazione disposizioni art. 17, commi 132 e 133,L. n. 127 del 15.5.1997 (relativamente a elencazione categorie soggetti cui conferire predette funzioni ed individuazione specifico ambito di competenza cui le stesse debbono essere esercitate).
SUSSISTE LA SOPRAVVENUTA CAUSA OSTATIVA ALLA PERMANENZA IN CARICA DEL COMPONENTE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'ENTE PARCO CONDANNATO CON SENTENZA DEFINITIVA, LA FATTISPECIE DECADENZIALE OPERA DI DIRITTO.
Il divieto di cumulo non può essere desunto dal comma 2 dell’art. 83, poiché tale disposizione tende ad eliminare la possibilità di percepire compensi per la partecipazione degli amministratori locali, connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, ad organi e commissioni esterne all’ente di appartenenza, non potendosi riferire ad ipotesi di cumulo per soggetti che ricoprono funzioni pubbliche elettive presso enti diversi.
Dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l’indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l’interessato optare per uno dei due emolumenti.
La corresponsione dei gettoni di presenza è subordinata esclusivamente all’effettiva partecipazione del consigliere alle sedute di consiglio e commissioni.