I consiglieri possono accedere agli atti del comune, se necessari all'esercizio della funzione e se non riguardino i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento, tenendo presente il principio del ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali.
Gruppo misto monopersonale. Compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato.
Non sussiste un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle Conferenze dei Servizi ex art.14 e seguenti della L.241/1990, in quanto prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare.
In materia di commissioni consiliari, il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale richiesto dal d.lgs. n.267/00 potrebbe essere garantito prevedendo l'istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario.
Il termine previsto dall'art.227 del d.lgs. n.267/2000 - che richiede il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare – risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione.
L'accesso agli atti del consigliere può essere chiesto se connesso all'attività di consigliere comunale. Qualora si riferiscano ad interessi privati del consigliere, possono essere richiesti secondo la legge n.241/1990 o il d.lgs. n.267/2000 e normativa sull'accesso civico generalizzato.
La regolamentazione del diritto di accesso dei consiglieri è da ritenersi legittima qualora sia coerente con le disposizioni delle norme vigenti e con i criteri interpretativi enucleati dai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa più recente.
La revoca del presidente del consiglio comunale, al pari dell'elezione, esprime una scelta amministrativa che deve rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'ente.
Il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della Provincia ai fini dell'applicazione dell'articolo 236 del testo unico
Qualora la norma regolamentare sulla validità delle sedute faccia solo riferimento alla presenza di un terzo dei consiglieri, il sindaco va comunque escluso in quanto il legislatore ha ben precisato tale principio nell'art.38 del TUOEL.
L'assenza di una norma regolamentare che preveda gli emendamenti emulativi o seriali, con la conseguente possibilità di accorparne l'esame, obbliga il consiglio comunale a procedere al loro esame nelle modalità previste dal vigente regolamento.
Il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., cosi come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Legge "Cartabia"), prevede che "se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna". Dal tenore testuale della novellata disposizione si ricava che, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovano più applicazione a far data dall’entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n. 162/2022). Stante l’esclusione della natura penale delle misure in materia di incandidabilità contenute nel d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 affermata da consolidata giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, l’art. 15, comma 1, che equipara la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, non produce più effetti, così realizzandosi un caso di abrogazione tacita a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, operata dal D.L. n.162/2022, convertito in legge. Ne consegue che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., salvo il caso di applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni.
L'art.43, c.2, del d.lgs. n.267/2000 con l'espressione "notizie ed informazioni" comprende sia il diritto d'accesso alla documentazione sia quello dei consiglieri ad essere informati sulle attività dell'ente ponendo sullo stesso piano le informazioni da reperire presso il comune o le aziende ed enti dipendenti.
Ruolo del presidente del consiglio comunale. Nell'ordinamento non si rinvengono norme dalle quali possano evincersi affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere in capo al consigliere-presidente nè tantomeno il diritto di esprimere le dichiarazioni di voto.
Nell'ambito dei principi fissati con legge statale, l'ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle. L'individuazione della figura del Prosindaco non appare compatibile con l'ordinamento degli enti locali.
Il legislatore ha individuato nel consiglio l'organo deputato ad indicare i criteri di nomina cui attenersi nella individuazione dei rappresentanti comunali presso altri enti.
In base all'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia di commissioni consiliari, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere.
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.