Il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; qualora ciò sia non sia possibile detta indennità va riconosciuta per intero. Per il pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale in favore dell’amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni è necessario che l’amministratore abbia sospeso l’attività lavorativa.
Il responsabile finanziario di un comune ha chiesto di conoscere l’avviso di questo Ministero in ordine alla corretta determinazione dell’indennità di funzione spettante ad un assessore che svolge un lavoro dipendente a tempo determinato, e se nei suoi confronti l’ente sia tenuto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
Al riguardo, questo Ministero, con nota n. 8306 del 3 settembre 2021, ha rappresentato, come già più volte evidenziato, che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Tale interpretazione ha trovato conferma in alcune pronunce della Corte dei Conti, la quale ha chiarito che: “Nel caso in cui (…) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l'assunto, in linea generale, anche Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit.).
È stato anche evidenziato che: “L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (…). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura (...) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (cfr. Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit., nonché Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR).
Alla luce delle sopra delineate coordinate interpretative fornite dalla Corte dei Conti, si ritiene, pertanto, che debba trovare applicazione il dimezzamento dell'indennità di carica di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, nel caso in cui l'aspettativa non retribuita sia normativamente consentita e ciò nonostante l'amministratore locale decida di non farne richiesta. Diversamente, e cioè nel caso in cui l’amministratore locale non possa per legge avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita, come nel caso dei pensionati, l'indennità di funzione di cui al più volte citato art. 82 del T.U.O.E.L., va riconosciuta per intero.
Sulla fattispecie, che contempla un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti ha tuttavia recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
In conclusione, il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; ogni qualvolta ciò sia non sia possibile, nei casi e per le ragioni sopra illustrate, detta indennità va riconosciuta per intero. Secondo quanto osservato dal Giudice contabile, come visto, a tale principio fa eccezione l’ipotesi in cui l’amministratore sia un lavoratore dipendente a tempo determinato, in quanto “concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale” (Sez. Sardegna, del. n. 8/2020 cit.). Quindi, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi, come detto, non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena.
Per quanto concerne il secondo aspetto del quesito, va ricordato che a norma dell’articolo 86 del TUOEL il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo degli amministratori locali è a carico dell’ente soltanto per coloro che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) o di natura autonoma (comma 2).
Infatti, perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. È l’esclusività dell’incarico, espressamente prevista dal primo comma del menzionato articolo 86, a giustificare causalmente il pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale in favore dell’amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni.
In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all’ente è necessario che l’amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa.