Ricorrenza delle condizioni preclusive ex articolo 78, comma 2, d. lgs. n. 267/2000 e quorum strutturale per la validità della riunione della giunta comunale

Territorio e autonomie locali
13 Dicembre 2021
Categoria 
12 Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo
Sintesi/Massima 

I componenti la giunta comunale nei cui confronti, per l’argomento all’ordine del giorno, sia ricorribile il dovere di astensione ex articolo 78, comma 2, d. lgs. n. 267/2000, concorrono comunque alla formazione del quorum strutturale per la validità della seduta, pur non potendo votare sull’argomento. Pertanto, in assenza di una specifica regolamentazione comunale, la giunta potrà regolarmente deliberare con il raggiungimento del quorum funzionale della maggioranza dei membri votanti. Inoltre, la sottoscrizione della procura alla lite, in quanto atto dovuto e vincolato, non può far incorrere il sindaco nella violazione del dovere di astensione di cui all’articolo 78, comma 2, TUOEL.

Testo 

Viene richiesto l’avviso di questo Ministero in ordine alla ricorribilità della fattispecie di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguente astensione della maggioranza dei componenti la giunta comunale, compresi il sindaco e il vicesindaco, in sede di decisione sull’impugnativa in Cassazione della sfavorevole sentenza della competente Corte d’appello con la quale è stato rigettato il ricorso del comune nel giudizio intentato da numerosi cittadini avverso l’emissione di cartelle esattoriali.  
Viene precisato che la maggioranza dei componenti costituenti la giunta comunale, compreso lo stesso sindaco, si troverebbero nell’impossibilità di partecipare alla deliberazione in quanto parenti o affini fino al quarto grado con alcuni ricorrenti, per cui non si raggiungerebbe in ogni caso il quorum strutturale necessario per la validità della seduta; inoltre, la medesima condizione preclusiva ex articolo 78 si porrebbe per la sottoscrizione da parte del sindaco dell’atto di procura alla lite qualora venisse deciso il ricorso in Cassazione.
Sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura, nella nota n. 24273 del 2 novembre 2021 si ritiene che nel caso rappresentato, in assenza di specifiche disposizioni regolamentari datesi dall’ente, la giunta comunale possa comunque essere convocata con all’ordine del giorno l’argomento predetto e deliberare regolarmente con il quorum funzionale della maggioranza dei membri votanti, con esclusione, quindi, dei quei componenti che pur presenti nella seduta,  ai sensi del comma 2 dell’articolo 78, “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”.
Del resto ciò corrisponde al dato letterale della norma che richiedendo l’astensione dalla discussione e dalla votazione presuppone, comunque, la presenza nel consesso e, dunque, il conteggio ai fini del quorum strutturale necessario per la validità della seduta anche dei quei membri che, in relazione ai diversi punti in trattazione, potrebbero potenzialmente trovarsi in conflitto di interesse. 
Una diversa interpretazione della norma, in assenza come nel caso in esame di disposizione regolamentari sul funzionamento della giunta comunale, porterebbe a conclusioni non accettabili, potendosi altrimenti prefigurare casi di paralisi decisionale dell’ente locale per l’impossibilità di deliberare regolarmente su specifici argomenti, magari urgenti e indifferibili.
A conferma di quanto detto, la giurisprudenza amministrativa, in tema di validità delle deliberazione dell’organo consiliare - sebbene non attenga al caso specifico ma faccia riferimento all’elezione del presidente del consiglio comunale - ha ritenuto valido l’esito delle votazioni conseguito con quorum funzionale (detto anche maggioranza relativa) dato dalla metà più uno dei componenti il collegio effettivamente partecipanti alla votazione. (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 18/12/2007, n. 3453)
Inoltre, per quanto attiene la sottoscrizione dell’atto di procura alla lite, si ritiene che esso possa essere firmato dal sindaco - oppure dal vicesindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo del primo cittadino - nella sua veste di rappresentante legale dell’ente, trattandosi nel caso di specie di un mero atto di esecuzione di un deliberato della giunta comunale sul cui contenuto e tempi di attuazione non dispone di spazi discrezionali. 
In conclusione, la mera sottoscrizione della procura alla lite, in quanto atto dovuto e vincolato, non può far incorrere il sindaco nella violazione del dovere di astensione di cui all’articolo 78, comma 2, TUOEL.