Composizione organo di revisione di un comune con numero di abitanti al limite dei 15.000

Finanza locale
9 Giugno 2021
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il collegio, nominato a seguito del sorteggio con riferimento alla popolazione superiore a 15.000, rimane in carica per tutta la durata del triennio anche se, durante il mandato, la popolazione si abbassa sotto tale soglia

Testo 

Un comune ha chiesto il parere di questa Amministrazione in ordine alla problematica rappresentata relativamente alla composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria. In particolare, l'ente ha evidenziato che alla data della nomina dell'organo di revisione attualmente in carica, la popolazione del comune era superiore a 15.000 e, quindi, è stato nominato un organo collegiale, mentre al 31 dicembre 2019 risulta pari a 14.969 e, di conseguenza, ha chiesto indicazioni sulla necessità o meno di procedere alla sostituzione dell'organo in carica con un organo monocratico anche ai fini di un risparmio di spesa. Al riguardo, si osserva che l'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000, stabilisce che le disposizioni dello stesso testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Pertanto, non vi è dubbio che per quanto riguarda l'organo di revisione degli enti locali, si fa riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data dell'estrazione a sorte dall'elenco (per il 2020 quella al 31 dicembre 2018) comunicata dall'ISTAT, come espressamente previsto dal citato articolo 156. Ne consegue che il collegio nominato, a seguito del sorteggio del 27 agosto 2020 rimane in carica per tutta la durata del triennio; al momento del rinnovo dell'organo di revisione se la popolazione resterà inferiore a 15.000 abitanti il sistema dell'estrazione in uso alla Prefettura proporrà direttamente i nominativi per la composizione monocratica.