Scioglimento dell'Unione e incarico dell'organo di revisione economico-finanziario

Finanza locale
10 Agosto 2021
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Dopo lo scioglimento dell'unione di comuni, l'incarico dell'organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell'unione. Successivamente, il commissario liquidatore può decidere se continuare o meno ad avvalersi dell'organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione dall'elenco)

Testo 

Una Prefettura, in relazione al deliberato scioglimento dell'Unione XXX, con effetto dal 30 giugno 2021, ha chiesto l'orientamento di questa direzione Centrale in ordine alla possibilità di procedere al sorteggio dei revisori per il rinnovo, nei due comuni membri, dell'organo di revisione economico-finanziario ovvero se l'attuale collegio dell'Unione possa/debba procedere allo svolgimento delle relative funzioni di controllo anche per i due comuni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente. Sotto il profilo generale, per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni, in mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, occorre fare riferimento all'eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell'ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Inoltre, occorre avere riguardo alla natura delle funzioni e dell'attività svolte dal commissario incaricato della gestione liquidatoria. In proposito si osserva che l'unione di comuni, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, è un ente locale costituito volontariamente da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni medesimi; il relativo scioglimento con il conseguente ritorno in capo ai comuni membri della titolarità delle funzioni e servizi affidati o trasferiti, comporta la cessazione dell'esercizio delle funzioni amministrative per le quali l'ente era stato costituito, pertanto, il connesso procedimento liquidatorio non può che essere finalizzato alla esclusiva e definitiva estinzione del soggetto giuridico. L'attività svolta dopo lo scioglimento dell'ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste, quindi, carattere di amministrazione attiva e non richiede, pertanto, l'adozione di tutti i documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali, in relazione ai quali è, tra l'altro, prevista la funzione di vigilanza e di controllo dell'organo di revisione. La suddetta attività è, quindi, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria. Il commissario liquidatore potrà, quindi, decidere se continuare o meno ad avvalersi dell'organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione). Per quanto riguarda la revisione nei comuni membri si evidenzia che la scelta operata dall'unione di un organo di revisione unico ha ragione di esistere fino a che esiste l'unione. Considerato però che l'organo di revisione è in composizione collegiale in funzione della popolazione totale dei comuni membri, si potrebbe ritenere che, se richiesto dagli enti interessati, fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell'unione il collegio possa continuare la revisione anche nei comuni membri. Resta inteso che nel momento in cui l'organo di revisione completerà le proprie funzioni ordinarie presso l'unione, dovrà cessare anche presso i comuni per i quali la Prefettura dovrà poi provvedere alle singole estrazioni.