Natura dell'incarico di revisione economico-finanziaria

Finanza locale
3 Dicembre 2021
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il mandato del revisore non può essere equiparato a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede il parere di questa Amministrazione relativamente alla richiesta del Presidente del collegio dei revisori, dipendente pubblico, di godere dell'inquadramento retributivo e del versamento retributivo in analogia alla status di Presidente della provincia. In particolare, viene evidenziato che il revisore, docente presso l'Istituto XXX, è stato posto, dallo stesso Istituto, in aspettativa, non retribuita, per mandato amministrativo. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. L'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 234 e seguenti del Testo Unico, approvato con decreto legislativo n.267 del 2000, è un organo con funzioni di controllo, di vigilanza e di collaborazione con l'organo consiliare che lo nomina e il suo mandato non può essere equiparato a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive. L'articolo 86 del citato Testo Unico, di cui si chiede l'applicabilità, disciplina la fattispecie del collocamento in aspettativa non retribuita, con il relativo versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti, degli amministratori pubblici. La figura dell'amministratore pubblico è ben delineata dal legislatore che, anche in merito all'istituto dell'aspettativa, all'articolo 81, precisa che i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Per quanto riguarda la disciplina dell'incarico di revisore dei conti si rimanda alle disposizioni contenute nell'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 che, tra l'altro, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Si ricorda, infine, che il compenso spettante ai revisori dei conti è disciplinato dall'articolo 241 del Testo Unico e dal decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia del 21 dicembre 2018. Tutto ciò premesso, si rinvia alla Direzione Centrale per le Autonomie, per eventuali ulteriori valutazioni di propria competenza.