In ogni commissione dev'essere garantita la partecipazione di ciascun gruppo consiliare ed ove una lista è rappresentata da un solo consigliere questi dev'essere presente in tutte le commissioni, assicurando una composizione proporzionata all'entità di ciascun gruppo che si esplica col voto ponderato.
Una Prefettura ha rappresentato la situazione segnalata da due consiglieri comunali di minoranza che hanno evidenziato la necessità di introdurre specifiche modifiche al regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari, in quanto lo stesso non prevede la presenza di rappresentanti di tutti i gruppi consiliari nell'ambito delle quattro commissioni istituite. Inoltre, il sindaco di quel comune ha sostenuto che il criterio di proporzionalità, in assenza di precise indicazioni normative in materia, si realizza garantendo alle forze politiche presenti in consiglio la più ampia rappresentanza possibile anche nelle commissioni, ma non la contemporanea presenza delle stesse in ogni commissione. Al riguardo, con nota n.9302 del 31.05.2021, si è ricordato, come correttamente rilevato dalla Prefettura, che questa Direzione Centrale si è già pronunciata numerose volte su questioni analoghe, citando, altresì la giurisprudenza in materia, sostanzialmente univoca nell'affermare la necessità che venga garantita la rappresentanza di ciascun gruppo all'interno delle singole commissioni. Preliminarmente, si osserva in via generale che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere rappresentate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. Nel caso in esame, si rileva che lo statuto del comune, all'articolo 28, prevede l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni di studio e ricerca, con criterio proporzionale, demandando al regolamento il numero delle commissioni permanenti, le loro funzioni, le competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale prevede l'istituto delle commissioni consiliari agli articoli 50 e 51, affidando a queste il compito di esprimere pareri, in sede consultiva, nelle materie di competenza, nonché di formulare, in sede propositiva, proposte di atti di indirizzo. Nulla è stabilito in ordine alla loro composizione, disposta, invece, dal regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari, il quale prevede che sia assicurata, nelle commissioni permanenti, la rappresentanza della minoranza, che ogni consigliere debba far parte di almeno una commissione permanente (art.2), che le commissioni siano costituite con criterio proporzionale (art.3) e che ogni commissione permanente sia composta da sette membri aventi la qualifica di consiglieri (art.5). Il predetto regolamento statuisce, altresì, all'articolo 1 che alle sedute delle commissioni consiliari possono partecipare, come uditori, i consiglieri comunali. Riguardo alla formazione delle commissioni permanenti questo Dipartimento non può che confermare l'orientamento già assunto in precedenza, ribadendo che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la partecipazione di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite, assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 4.7.1992 n.796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n.567; nonché Consiglio di Stato - parere n.2967/2010, Affare 04323/2009 del 14 aprile 2010 e parere n.771 del 2018, adunanza del 7 marzo 2018 emessi su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica). Si soggiunge che il Consiglio di Stato, Sez.V, 25 ottobre 2017, n.4919, ha precisato che il criterio di proporzionalità ex art.38, comma 6, d.lgs.n.267/2000, si può esplicare attraverso il voto ponderato (cfr. anche TAR Lombardia, Sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata (cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, n.2714 del 20.12.2016). L'Alto Consesso ha, quindi, puntualizzato che l'inderogabile principio di proporzionalità può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell'organo, ma anche alle modalità di voto. In particolare, la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all'art.38, comma 6, del TUOEL. Stanti tali premesse, al fine di rendere più evidenti le modalità attraverso le quali il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari debba garantire il principio di proporzionalità ai sensi dell'art.38, comma 6, del TUOEL, si ritiene di sottoporre al comune l'opportunità che il regolamento venga modificato al fine di dare compiuta attuazione al richiamato parametro della proporzionalità.