Diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000
Il Comune è tenuto a consentire l'accesso agli atti oggetto dell'istanza del consigliere con esclusione di quelli effettivamente svolti nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria coperti da segreto investigativo.