Ineleggibilità
- Causa di ineleggibilità a consigliere per un soggetto che ha stipulato un contratto di alta specializzazione con l’amministrazione comunale
E' stato formulato un questo in merito alla eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità a consigliere per un soggetto che ha stipulato un contratto di alta specializzazione con l'amministrazione comunale.
L'art. 60, comma 1, n. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dispone che non sono eleggibili, nel rispettivo consiglio comunale, i dipendenti del comune.
Al fine di identificare il rapporto tra ente locale e dipendente, come suscettibile di provocare l'eventuale sopravvenuta incompatibilità alla carica – avuto presente che la ratio della norma è solo quella di garantire la libera e non condizionata manifestazione di volontà dell'elettore – occorre fare riferimento ai poteri di organizzazione, disciplina e regolamentazione del rapporto, che qualificano lo stesso come di dipendenza.
Posto che il rapporto di dipendenza con il comune può configurarsi non solo per il lavoro indeterminato, ma anche per talune specie di lavoro determinato, si rileva preliminarmente che la responsabilità di un ufficio e i connessi poteri di rappresentatività dell'ente possono essere attribuiti a soggetti esterni solo ricorrendo alle modalità assunzionali contenute ai commi 1 e 2 dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, a seconda che si tratti della copertura di posti vacanti nella dotazione organica, o di fuori pianta organica. Infatti, l'attribuzione della responsabilità di un ufficio può avvenire esclusivamente nei confronti di un soggetto incardinato nella struttura organizzata dell'ente risultando così lo stesso titolare di tutte le funzioni gestionali, proprie ed esclusive del posto ricoperto ivi compresa quella di manifestare all'esterno la volontà dell'ente.
Dalla specificità delle funzioni attribuite scaturisce, quindi, che il rapporto di lavoro che si instaura con i soggetti incaricati, è un rapporto di pubblico impiego, tenuto altresì conto che il trattamento economico spettante al professionista deve essere, a norma del comma 3 dell'art. 110 richiamato, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali eventualmente integrato, con provvedimento motivato di giunta, da una indennità ad personam, definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la fattispecie appare riconducibile alla causa di ineleggibilità prevista dal suddetto art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000, ritenuto che il soggetto in questione può considerarsi inserito nell'organizzazione amministrativa dell'ente, visto che lo stesso è stato assunto con un contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il predetto articolo, incardinato nel Titolo IV del T.U. concernente l'organizzazione e il personale, ed inserito fra l'altro nel Capo III, riguardante esclusivamente qualifiche di vertice alle quali sono attribuite rilevanti funzioni amministrative, stabilisce che l'ente può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato sia per i dirigenti che per le alte specializzazioni, in base alle modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Pertanto, nell'ipotesi di elezione dell'interessato a consigliere, la causa di ineleggibilità andrà rilevata in sede di convalida degli eletti.