Gettoni di presenza - Differimento liquidazione gettoni di presenza per sopraggiunto limite massimo

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2003
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Differimento liquidazione gettoni di presenza per sopraggiunto limite massimo

Testo 

E' stato chiesto se i gettoni di presenza non corrisposti nel mese per sopraggiunto limite massimo, possono essere comunque liquidati in altri mesi a minore attività assembleare, purché complessivamente nell'esercizio di competenza non venga superato il limite di un terzo dell'indennità spettante al sindaco. Viene in proposito rappresentato che alcuni consiglieri fruitori dell'indennità trasformata, avevano adito il TAR reclamando, ai fini del calcolo definitivo di detta indennità a fine esercizio, il computo di tutte le presenze effettuate nel corso dell'anno, comprese quelle che nel regime dei gettoni di presenza non avrebbero potuto essere retribuite essendo già stato raggiunto il tetto massimo mensile percepibile di cui al comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Il giudice in quella occasione aveva affermato che né i consiglieri remunerati a gettone né i consiglieri remunerati a indennità potessero fare valere aspettative correlate all'integrale riconoscimento delle presenze effettivamente realizzate nelle sedute di consigli e commissioni, considerato che il tetto massimo posto dalla legge prescinde da tale elemento.
Si osserva in proposito che l'art. 82 stabilisce alcuni principi fondamentali e ineludibili per la corresponsione dei compensi spettanti ai consiglieri comunali: la correlazione fra gettoni di presenza e partecipazione a sedute di consigli e commissioni, la parametrazione dell'ammontare mensile del compenso dal consigliere al terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco, la possibilità di optare per un sistema remunerativo alternativo a quello dei gettoni di presenza tramite indennità di funzione, la cui misura deve essere sostanzialmente equivalente ai compensi con gettone ed è soggetta a detrazioni per le assenze ingiustificate.
Ciò premesso, visto che il terzo dell'indennità mensile del sindaco costituisce il tetto massimo entro il quale va calcolato l'ammontare di quanto percepito dal consigliere e non l'importo che questi ha comunque diritto a percepire ogni mese e considerato che la misura dell'indennità trasformata, sebbene forfetizzata, deve comunque rimanere ancorata, analogamente ai gettoni, alla effettiva partecipazione ai lavori di consiglio e commissioni nel medesimo lasso temporale, l'accantonamento dei gettoni di presenza per le sedute che non è stato possibile computare nel mese e la loro distribuzione fittizia su tutto l'arco temporale dell'anno, non appaiono in linea con il disposto normativo che costituisce limite inderogabile alla potestà regolamentare dell'ente in materia.