legittimità affidamento incarico dirigente Settore - titolare medesimo posto - collocato aspettativa senza assegni (sensi art. 22, comma 4, L.R. n. 77, del 14.9.1999) per assunzione incarico dirigenziale (con contratto tempo determinato) presso Regione.

Territorio e autonomie locali
30 Giugno 2003
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Legittimità affidamento incarico dirigente Settore - titolare medesimo posto - collocato aspettativa senza assegni (sensi art. 22, comma 4, L.R. n. 77, del 14.9.1999) per assunzione incarico dirigenziale (con contratto tempo determinato) presso Regione.

Testo 

Un Ufficio Territoriale del Governo ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero, chiedendone l'avviso, la questione sollevata da un Consigliere comunale vertente sulla legittimità dell'incarico di dirigente del 3° Settore conferito dal Sindaco ad un proprio dirigente, titolare del medesimo posto di funzione e collocato in aspettativa senza assegni dal dicembre 2001, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge regionale 14/9/1999, n. 77, per l'assunzione di un incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, presso la Regione.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che nulla può eccepirsi per l'aspetto che attiene al collocamento in aspettativa del dirigente in questione chiamato a svolgere un incarico presso la Regione tenuto conto della sussistenza della specifica previsione normativa contenuta nel richiamato art. 22, della L.R. n. 77/99 che al comma 4 dispone che 'per il periodo di durata del contratto dirigenziale presso la Regione, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ed il servizio è riconosciuto ai fini dell'anzianità".
Sull'istituto dell'aspettativa si deve, infatti, osservare che è la legge che disciplina espressamente i casi in cui un dipendente di una pubblica amministrazione può richiedere la concessione del predetto beneficio e ne precisa, altresì, i presupposti, i limiti, le caratteristiche e le conseguenze.
L'aspettativa ha, quindi, come effetto quello di sospendere l'obbligo di prestare attività lavorativa senza che siano modificati i diritti e gli obblighi gravanti su ciascuna delle due parti del rapporto lavorativo.
Tutto ciò premesso, si ritiene invece di dover evidenziare alcuni aspetti di problematicità ravvisabili nel conferimento di un nuovo incarico al dirigente in questione, durante il periodo di aspettativa concesso a suo favore per consentirgli l'espletamento dell'incarico presso la Regione.
In primo luogo, non risulta ben precisato in base a quale norma l'incarico sia stato conferito, incarico, peraltro, coincidente con i compiti d'istituto che il dirigente svolgeva in ragione dell'Ufficio ricoperto, prima del collocamento in aspettativa.
Il richiamo infatti all'art. 109 del T.U.E.L. contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000, non è di per se elemento sufficiente ad identificare il tipo di rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi tra l'amministrazione e il predetto dirigente tenuto conto che tale articolo attiene alla disciplina generale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali.
In particolare, tale articolo attiene al potere di nomina del Sindaco da esercitarsi, comunque, secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Ciò posto, poiché dal carteggio inviato sembrerebbe che l'ente abbia attribuito al citato dirigente la titolarità del 3 settore, occorre evidenziare l'impossibilità di conferire un posto di funzione dirigenziale e i connessi poteri di rappresentatività esterna nei confronti del soggetto in questione tenuto conto che, come sopra precisato, il periodo di aspettativa è stato concesso per l'espletamento dell'incarico presso la Regione e durante tale periodo il dirigente medesimo non può dedicarsi allo svolgimento di attività diversa da quella per la quale è stata concessa l'aspettativa stessa. Difatti la ratio della previsione contenuta nella legge regionale soprarichiamata, ed, in generale, delle disposizioni disciplinanti il citato istituto, si fonda sul presupposto della non cumulabilità dell'incarico dirigenziale conferito dalla Regione con la prosecuzione delle prestazioni del servizio presso la Amministrazione di appartenenza
In altri termini, poiché la normativa applicabile alla fattispecie prevede obbligatoriamente il collocamento in aspettativa, è da ritenere che ciò implichi la preclusione di ogni incarico diverso. Infatti, l'istituto del collocamento in aspettativa mira proprio ad evitare l'interruzione del rapporto di pubblico impiego nei casi in cui, per motivi diversi, non possa essere effettuata la relativa prestazione lavorativa, in modo da consentire, alla fine del periodo considerato, la riespansione dei contenuti propri di detto rapporto senza che si renda necessaria la sua ricostituzione.