Rimborso spese legali Comandante polizia municipale.

Territorio e autonomie locali
30 Giugno 2003
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Rimborso spese legali sostenute dall’allora Comandante polizia municipale, per difesa in procedimento penale (conclusosi sentenza assoluzione “perché il fatto non costituisce più reato”) - Legittimità determina del responsabile servizio Segreteria Comune, con cui è stato ammesso detto rimborso.

Testo 

Un Ufficio Territoriale del Governo ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla legittimità della determina del responsabile del servizio di Segreteria di un Comune con la quale è stato ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dall'allora Comandante della polizia municipale, per la difesa in un procedimento penale avviato nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 341 del c.p., conclusosi con sentenza di assoluzione 'perché il fatto non costituisce più reato'.
Difatti, su tale determina è stato espresso avviso negativo da parte del Collegio dei revisori dei conti interessato in merito dal Sindaco di quel Comune.
Al riguardo, occorre rilevare che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza
legale del dipendente da parte dell'ente non è automatica ma presuppone alcune valutazioni che si ricavano dalla formulazione dell'art. 28 del C.C.N.L. successivo a quello dell'1/4/1999, disciplinante la materia, valutazioni che debbono accertare la sussistenza dell'interesse dell'ente di assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e di tutelare il proprio decoro e la propria immagine.
Pertanto, l'esatto adempimento, nella ratio e nella lettera, delle statuizioni del predetto art. 28, obbliga l'ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni:
- se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi e la propria immagine;
- se sussista conflitto di interessi con il dipendente come in tutti i casi in cui questi abbia posto in essere atti illegittimi;
- se gli illeciti, oggetto del procedimento penale e civile, siano stati commessi dal dipendente in modo inequivocabile durante l'espletamento del servizio e per l'adempimento dei compiti d'ufficio.
Quindi, l'amministrazione deve rigorosamente esaminare se sussista la piena coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell'amministrazione, ovvero un diretto interesse da riconoscersi in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia quindi imputabile all'ente stesso.
Condizione determinante, tuttavia, è la verifica dell'insussistenza di un conflitto di interessi, il quale dovrà essere valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.
La numerosa giurisprudenza in materia è concorde nel sostenere la necessità che l'Ente, al fine di stabilire che il dipendente abbia agito nell'interesse del comune e non in conflitto d'interessi, compia delle valutazioni nel merito delle singole fattispecie concrete.
Tutto ciò premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame non sussistano le condizioni poste dalla norma sopracitata per la sua legittima applicazione.
Si concorda, infatti, con quanto sostenuto dall'U.T.G. sulla impossibilità di ricondurre nell'ambito dell'espletamento del servizio fatti o atti, quali quelli dedotti in giudizio, che seppure avvenuti durante un accertamento di servizio nulla hanno a che vedere con i compiti e le regole di un corretto comportamento che tutti gli appartenenti al corpo o servizio di polizia municipale, come la generalità dei dipendenti di una pubblica amministrazione, sono tenuti ad osservare in relazione alla funzione svolta.
L'avere apostrofato con parole minacciose ed ingiuriose un proprio sottoposto configura pertanto una violazione dei doveri del pubblico dipendente risultando tale comportamento, in quanto lesivo della dignità della persona, non conforme ai principi di correttezza
E' appena il caso di rilevare che l'assoluzione del predetto dipendente è dovuta al fatto che l'imputazione a lui ascritta non è più prevista dalla legge come reato essendo intervenuta l'abrogazione dell'art. 341 del c.p. ad opera dell'art. 18 della L. n. 205/1999.
Relativamente alle considerazioni suesposte, si ritiene pertanto opportuno procedere, in sede di autotutela, alla revoca della determina dirigenziale attinente alla questione in esame.