Gettoni di presenza - Procedura nel caso in cui dal calcolo dell’indennità di funzione trasformata derivi un aumento di spesa rispetto a quella derivante dalla corresponsione del gettone di presenza - Deroga ai limiti imposti

Territorio e autonomie locali
2 Luglio 2003
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Procedura nel caso in cui dal calcolo dell’indennità di funzione trasformata derivi un aumento di spesa rispetto a quella derivante dalla corresponsione del gettone di presenza - Deroga ai limiti imposti

Testo 

E' stato chiesto di conoscere come si debba procedere nel caso in cui dal calcolo dell'indennità di funzione trasformata derivi un aumento di spesa rispetto a quella derivante dalla corresponsione del gettone di presenza e se, alla luce dei più ampi margini di autonomia concessi all'ente locale dall'art. 117, comma 6, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, sia consentito all'ente di derogare ai limiti imposti dall'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo occorre premettere che il trattamento indennitario degli amministratori locali, essendo riconducibile alla materia 'organi di governo' cui ha riguardo l'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, rientra nell'ambito della competenza legislativa statale, estesa anche all'esercizio della potestà regolamentare (art. 117, comma 6°).
Ovviamente la potestà legislativa e regolamentare dello Stato deve essere armonizzata con l'attribuzione ai comuni e alle province della potestà statutaria (art. 114 Costituzione), e della potestà regolamentare 'in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni' (art. 117, comma 6°, terzo periodo).
In questo quadro, il primo criterio di esercizio della delega legislativa conferita al Governo dall'art. 2 della legge n. 131/2003, nell'indicare 'il rispetto della competenza legislativa dello Stato e delle Regioni', impegna alla 'valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare' degli enti locali. Correlativamente, l'art. 4, comma 2, della stessa legge n. 131, nell'affidare allo statuto la determinazione dei 'principi di organizzazione e funzionamento dell'ente', impone 'il rispetto di quanto stabilito dalla legge statale..'.
Da quanto evidenziato consegue che, 'in sede di revisione delle disposizioni in materia di enti locali', ben potranno i decreti delegati riservare eventualmente un più ampio riconoscimento alla potestà normativa degli enti locali in materia di trattamento indennitario degli amministratori locali. Consegue, altresì, che, fino a quando non interverranno i richiamati decreti delegati, continuano a trovare applicazione le riferite norme statali e, nella fattispecie, quelle recate dall'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 e del D.M. n. 119/2000.
Pertanto, compete all'ente regolamentare la procedura per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione e definire le specifiche modalità di quantificazione e liquidazione di detto emolumento, fermo restando che, in base a tale normativa, l'ammontare dell'indennità trasformata percepita mensilmente dal consigliere non deve superare il terzo dell'indennità mensile del sindaco per il medesimo lasso temporale, che il regime delle indennità esige l'applicazione di detrazioni per assenze ingiustificate dalle sedute degli organi collegiali e non deve comunque comportare per l'ente maggiori oneri finanziari rispetto all'alternativo sistema di remunerazione.
Si rappresenta, al riguardo, che con le circolari n. 5/2000 e 8/2001, sono stati suggeriti a scopo esemplificativo alcuni criteri per determinare lo stanziamento da iscrivere in bilancio ai fini della corresponsione della indennità trasformata, ipotizzando anche la possibilità di ricorrere al conguaglio a fine anno.
Si rammenta, infine, che l'art. 82 rimette all'autonomia di ogni singolo ente la possibilità di incrementare o diminuire le misure di indennità di funzione e gettoni di presenza fissate dal decreto ministeriale n. 119/2000, con delibera di giunta o di consiglio, per i rispettivi componenti, purché in caso di incremento, la spesa complessiva non superi la percentuale d'aumento, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dalla tabella D del suddetto decreto.