Facoltà assunzionali (per enti non rispettosi patto stabilità interno con popolazione superiore 5.000 abitanti) personale tempo indeterminato - Deroga generale blocco assunzioni previsto finanziaria 2003.

Territorio e autonomie locali
31 Maggio 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità derogare (per ente non rispettoso patto stabilità interno con popolazione superiore 5.000 abitanti) generale blocco assunzioni personale tempo indeterminato (contenuto art. 34, comma 11, L. n. 289, del 27.12.2002, già regolamentato art. 19, L. n. 448 del 28.12.2001) - Possibilità (attesa previsione pianta organica dirigenti con affidamento direzione specifica area attività) assunzione personale dirigenziale (da considerare o meno figura professionale non fungibile) e non, mediante procedure mobilità o altre forme reclutamento, in sostituzione quello cessato o che cesserà dal servizio e per attività connesse passaggio funzioni e competenze a ente locale.

Testo 

Un'Amministrazione ha rappresentato, in primo luogo, di avere una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di non avere rispettato il patto di stabilità per l'anno 2002 e che l'attuale dotazione organica prevede n. 7 dirigenti ai quali è affidata la direzione di una specifica area di attività.
In relazione a quanto sopra esplicitato, vengono chiesti chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 11 della legge 27.12.2002, n. 289, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, cui la legge finanziaria dell'anno in corso rimanda a quanto già regolamentato in merito dall'art. 19 della legge finanziaria dell'anno precedente (L. 28.12.2001, n. 448).
Nello specifico l'Amministrazione domanda se:
- nel corso del 2003, possa procedere all'assunzione di personale dirigenziale e non, attraverso procedure di mobilità o tramite altre forme di reclutamento;
- sia possibile considerare ciascun dirigente figura professionale non fungibile, essendo ognuno di essi preposto a specifiche aree di attività;
- possa procedersi ad assunzioni di personale connesse al passaggio di funzioni e competenze all'ente locale;
- sia possibile assumere personale, anche dirigenziale, in sostituzione di quello cessato o che cesserà dal servizio per pensionamento in corso d'anno.
Preliminarmente si fa conoscere che in merito alle problematiche interpretative dell'articolo 34 della legge 27.12.2002, n. 289, questo Ministero ha emanato in data 18.4.2003 la circolare n. 2/2003, cui si rimanda per ulteriori eventuali approfondimenti sulle questioni assunzionali.
I quesiti posti dall'Amministrazione sostanzialmente sono volti a conoscere quali siano per l'anno in corso le eventuali facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato - in deroga al generale blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2003 – relativamente agli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2002. Come già detto, per tale aspetto, l'art. 34, comma 11, della legge 289/2002, rimanda alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 28.12.2001, n. 448 (cfr. circ. M.I. n. 1/2002 del 4.3.2002 G.U. n. 72 del 26.3.2002).
Sulla scorta quindi delle disposizioni di cui all'art. 19 della richiamata legge 448/2001, l'Amministrazione potrà provvedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato (anche nel caso di turn-over in corso d'anno ritenendosi rispettato il principio dell'invarianza della spesa) nei seguenti casi:
- mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, preferibilmente nell'ambito della regione di appartenenza, poiché l'attivazione delle procedure di mobilità al di fuori della regione di appartenenza dell'ente locale, può avvenire solo nel caso in cui l'Amministrazione si trovi nelle specifiche condizioni previste nello stesso art. 19;
- le assunzioni - previa autocertificazione degli enti a cura del responsabile dell'ufficio finanziario - connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, limitatamente alle ipotesi in cui il relativo onere sia interamente coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di personale; facoltà peraltro esercitabile, anche nelle ipotesi in cui il relativo trasferimento di fondi sia stato posto a carico della regione;
- relativamente a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità; in tal caso, l'Ente, nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità in relazione alla propria struttura organizzativa.