Atteso che la pronuncia del giudice di primo grado è immediatamente esecutiva, la Prefettura dovrà accertare che l’amministratore si astenga dall’esercizio delle proprie funzioni che, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000 saranno svolte dal vice sindaco, sempre che il citato amministratore non abbia interposto appello, nel qual caso si richiama il disposto dell’art. 84, comma 3 del D.P.R. 570/60, in virtù del quale l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di Appello.
Laddove la pronuncia di secondo grado sia confermativa della decadenza, per effetto dell’esecutività della stessa, fino al suo passaggio in giudicato, rimane precluso all’amministratore l’esercizio delle relative funzioni a meno che il medesimo non abbia richiesto ed ottenuto dalla Corte di Appello la sospensiva della sentenza che ne ha dichiarato la decadenza, proponendo altresì ricorso per Cassazione.
In tale ultimo caso, la conseguente procedura di scioglimento ex art. 53, comma 1, del d.lgs. 267/2000 potrà essere avviata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza o comunque dopo la sentenza di ultima istanza (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. I, 22 maggio 2002, n. 1932).