Parità di genere nelle giunte in caso di mutamento del dato popolazione residente

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2024
Categoria 
05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica
Sintesi/Massima 

Il c.137 art.1 legge n.56/14 va applicato alla giunta per tutta la durata della consiliatura, considerato che il numero dei componenti di consiglio e giunta risulta cristallizzato al dato della popolazione residente al momento delle elezioni amministrative.

Testo 

(Parere n.22498 del 15.7.2024) Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata dal segretario del Comune di … in ordine all'applicazione della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. In particolare, è stato chiesto se si possa ancora applicare, nel caso in esame, l'art.1, comma 137, della legge n.56/2014 - che si riferisce ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti - tenuto conto che l'ente, all'atto delle elezioni amministrative del 2022, ha considerato come numero dei componenti del consiglio e della giunta comunale quelli determinati sulla base della popolazione risultante dai dati ufficiali al momento della presentazione delle candidature e, quindi, quelli del censimento del 2011 che contava una popolazione superiore a 3.000 abitanti, oppure se tale disposizione normativa non possa essere più applicata in quanto l'ente attualmente conta una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Preliminarmente, si rappresenta che il comma 137 dell'art.1 della legge n.56/14 dispone che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico". Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L'art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l'art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi …". La normativa va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall'art.51 della Costituzione, dall'art.1 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità) e dall'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Nel caso di specie, l'ente correttamente, in relazione alle elezioni del giugno 2022, ha considerato una popolazione superiore a 3.000 abitanti, in quanto tale dato ufficiale era quello risultante dal d.P.R. del 6 novembre 2012, (G.U. n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n.209), dato che non è più attuale in quanto a seguito del censimento del 2021, il cui dato ufficiale risulta dal d.P.R. del 20 gennaio 2023 (G.U. n.53 del 3-3-2023 - Suppl. ordinario n.10), il numero degli abitanti è inferiore a 3.000. Premesso che il principio della parità di genere nelle giunte deve essere garantito anche nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, si ritiene, relativamente al parere richiesto, che la disposizione recata dal comma 137 dell'art.1 della legge n.56/14 vada applicata alla giunta del Comune ... per tutta la durata della consiliatura se si considera che il numero dei componenti del consiglio e della giunta, parametrato al dato della popolazione residente al momento delle elezioni amministrative, risulta cristallizzato a tale momento.