Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
In relazione alla possibilità di conferire ai consiglieri comunali deleghe ed incarichi del sindaco, aventi anche rilevanza esterna, l’art. 6 TUOEL precisa che nell’ambito dell’autonomia statutaria è ammissibile la disciplina delle deleghe interorganiche, purchè il loro contenuto sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce.
Orbene, il consigliere svolge la sua attività istituzionale come componente di un organo collegiale che compie un’ attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando, ai sensi dell’art. 42 comma 3 TUOEL, alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Si pone, così, l’esigenza di evitare incongrue confusioni, concentrando in capo ad uno stesso soggetto, il consigliere comunale, il ruolo di controllore e controllato.
Può, pertanto, ritenersi compatibile con il testo unico la norma statutaria che consente al sindaco di attribuire ai consiglieri le “funzioni istruttorie”, avendo queste un rilievo meramente interno.
Diversamente per le deleghe relative alle “funzioni esecutive” che possono ritenersi compatibili con l’ordinamento vigente solo ove non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna (TAR Lazio Sez. 2 n.1164/1993 e TAR Toscana n. 1284/2004).
Relativamente alle deliberazioni comunali e provinciali si deve preliminarmente osservare che esse sono pubblicate mediante affissione nella sede dell’ente per 15 giorni consecutivi (art. 124 t. u. cit.) e che " ...le deliberazioni...diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione" (art. 134, comma 3 T.U.O.E.L.).
Per dare una corretta applicazione alle norme citate, occorre risolvere due problemi ermeneutici.
Il primo consiste nello stabilire se il termine previsto per l’esecutività delle delibere debba decorrere dal primo giorno di pubblicazione o dall’ultimo giorno della compiuta pubblicazione. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che “alla scadenza del quindicesimo giorno il subprocedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni… alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive…”(Cass. Civile I sez. 4397/1999).
Il secondo problema interpretativo da risolvere consiste nello stabilire se, ai fini del calcolo del periodo di affissione, debba o meno applicarsi l’art.155 c.p.c., per cui “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali”.
Il problema è risolto da tempo e con univoco orientamento dalla giurisprudenza: ” il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale” (Cass. Civile I sez.12240/2004).
Nel caso in esame, si verifica la sovrapposizione di due fattispecie: la decadenza del sindaco, con decadenza della giunta e scioglimento del consiglio comunale, organi che tuttavia restano in carica (art. 53 comma1 TUOEL), nonché le dimissioni del vicesindaco, da tale carica e da quella di consigliere comunale.
Premesso che, tra le prerogative del vicesindaco non può rientrare quella di designare un suo sostituto (C.d.S. pareri nn. 94/96 e 501/2001), è da ritenere che, in caso di dimissioni ovvero decadenza, rimozione, decesso, questi debba essere sostituito da un commissario prefettizio, con le funzioni di sindaco e giunta (connesse in virtù del nesso dei fiduciarietà), mentre il consiglio continua ad operare, fino al rinnovo delle consultazioni elettorali.
Inoltre, il particolare regime dell’art. 53 comma3 cit. che consente al sindaco di revocare le sue dimissioni entro il termine di 20 giorni dalla presentazione e quindi di differirne l’efficacia allo scadere di questo periodo, si reputa estensibile anche nei confronti del vicesindaco.
Diversamente per le sue dimissioni da consigliere, per esse, infatti, non può non applicarsi il regime loro proprio dell’irretrattabilità ed immediata efficacia.
Compensi: indennità di funzione
- Indennità da corrispondere al vice sindaco che svolge attività di supplenza a tempo determinato presso un istituto scolastico
Incandidabilità
- Cause ostative alla candidatura di consigliere comunale – Sentenza di condanna ex art. 73, comma 5, DPR 9.10.1990, n. 309 e art 62 bis c.p. – Estinzione della pena e degli effetti penali mediante affidamento in prova al Servizio Sociale
Ineleggibilità
- Possibilità per un sindaco che ha esercitato la carica per due mandati consecutivi, di ricandidarsi per ricoprire un ulteriore terzo mandato
Permessi e licenze
- Permessi per mandato amministrativo ad un docente di sostegno che ricopre la carica di sindaco
Rimborsi spese
- Rifusione delle spese di viaggio sostenute dal sindaco per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alla carica, nonché corresponsione della indennità di missione
Numero voti necessari per il calcolo della maggioranza assoluta necessaria per l’approvazione di una mozione di sfiducia
Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Oneri previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi disoccupato a seguito della cessazione dell’attività della ditta
Incompatibilità
- Richiesta di parere in merito alla compatibilità della carica di sindaco con la carica di presidente della società Trasporti Ecologici s.r.l. - art. 63, comma 1, punto 2,del decreto legislativo 267/2000
Divieto per gli organi politici comunali di partecipare alla composizione della Commissione edilizia nel caso in cui la stessa si esprima quale organo consultivo
Foto-riproduzione di tavole di varianti urbanistiche e planimetrie di notevoli dimensioni non riproducibili con le normali strumentazioni a disposizione degli uffici comunali
Quorum richiesto per la validità della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione
- Circoscrizioni di decentramento comunale - Intervento sostitutivo del Prefetto
Ai sensi dell’art. 192 TUOEL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita “determinazione del responsabile di spesa”. La determinazione a contrattare, introdotta dalla legge 265/1999 che ha modificato l’art.56 della legge 142/1990, ha natura decisionale e programmatica. Essa costituisce il presupposto necessario ai fini della stipula del futuro contratto, in quanto ne fissa il contenuto e conferisce la legittimazione a contrarre all’organo cui compete manifestare la volontà negoziale dell’ente di fronte ad altro contraente. Pertanto, la sua presenza è, comunque, necessaria a prescindere dall’assunzione di un impegno di spesa da parte dell’ente locale, anche considerando la circostanza che la norma in oggetto non esaurisce tutte le ipotesi in cui un ente locale giunge a contrarre.
Il tema della composizione numerica degli organi delle comunità montane ha formato oggetto del parere del Consiglio di Stato sez. I, n. 1506/02 del 29 gennaio 2003.
In tale occasione, l’Alto Consesso ha affermato che i parametri stabiliti dal legislatore statale nel D.Lgs. 267/2000 (art.28 comma7 e 32 comma 5) possono essere superati in eccesso rispetto alla misura conformata all'art. 37 TUOEL solo in quanto ciò sia necessario per garantire la partecipazione delle minoranze alle rappresentanze consiliari, in seno all’ente montano. Non si ritiene, pertanto, ammissibile la previsione statutaria che assegni ai comuni di maggiore dimensione demografica un numero di rappresentanti superiore rispetto a quello degli altri comuni, in quanto la derogabilità al limite massimo di consiglieri è consentita al fine di dare attuazione al citato principio della partecipazione delle minoranze consiliari.
Quanto ai tempi e alle modalità di adeguamento dei parametri quantitativi del consiglio comunitario, nel richiamato parere 1506/02, il Consiglio di Stato si è pronunciato per l’immediata applicabilità dei suddetti parametri agli organi comunitari che devono rinnovarsi nella loro interezza o che sono di nuova costituzione. Di contro, per le rimanenti ipotesi, riguardanti modifiche parziali alla composizione dei consigli comunitari, nelle more dell’adeguamento degli statuti e delle leggi regionali, la tesi dell’immediata applicabilità risulta, di fatto, impraticabile.
Nell’ipotesi di mancata approvazione, nei termini prescritti, del rendiconto di gestione, preliminarmente si osserva che il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 151 comma 7 D.Lgs.267/2000, non è assistito da apposita sanzione. Né tale inadempimento può comportare lo scioglimento del consiglio comunale “per gravi e persistenti violazioni di legge”, ai sensi dell’art. 141 comma 1 lett.a) TUOEL.
Ciò premesso, si segnala che, comunque, la mancata adozione del conto consuntivo, indubbiamente, costituisce omissione di un atto obbligatorio per legge che potrebbe dar luogo, ai sensi dell’art. 136 TUOEL, alla nomina, da parte del difensore civico regionale, di un commissario ad acta.
Si aggiunge, da ultimo, che sul potere sostitutivo del difensore civico, alla luce del nuovo quadro istituzionale, sussistono contrastanti orientamenti in giurisprudenza.
Mentre, infatti, in alcune pronunce (TAR Abruzzo 667/2005) si sottolinea che la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo, non ha osservato nulla sulla vigenza dell’art. 136 cit., in altre (ordinanza TAR Toscana 122/2006) si precisa che, non rivestendo il difensore civico natura né di organo regionale né di organo di governo, non ha alcun potere sostitutivo nei confronti dell’ente locale, nella materia in questione.
Per quanto concerne, invece, la mancata approvazione delle varianti di bilancio, va rilevato che, ai sensi dell'art. 175 TUOEL le suddette variazioni possano essere adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Se da un lato il consiglio non è tenuto a ratificare il provvedimento, dall'altro secondo l'art. 175, comma 5 TUOEL, tale organo in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione dell'organo esecutivo, deve adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il termine del 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari al fine di provvedere alla regolazione dei rapporti, sorti sulla base della delibera della giunta, non ratificata.
Circa il numero di consiglieri comunali necessario per poter legittimamente procedere alla votazione per l’elezione del presidente, si rappresenta che la disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (quorum strutturale) e delle votazioni (quorum funzionale o deliberativo) è stata delegificata dalla L.142/1990 e dal successivo D.Lgs. 267/2000, rinviando alle fonti normative locali. L’art. 38 del citato t.u. si limita, infatti, a stabilire che “il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco”
Con il rinnovo del consiglio comunale di provenienza, sembra doversi intendere interrotto il rapporto di rappresentanza del comune in seno alla giunta della comunità montana, da parte dell’assessore uscente. Qualora, però, questi venga rieletto nel consiglio comunale e riconfermato quale rappresentante comunale nell’assemblea comunitaria, pur verificandosi l’interruzione del predetto rapporto, vengono fatti salvi gli effetti della prorogatio.
Si rileva, infatti, che la decadenza dell’assessore uscente dal precedente incarico può ritenersi meramente virtuale, in attesa che si proceda all’elezione degli assessori da sostituire.